Come noto, l’art. 2 del DL 201/2011(convertito in legge 214/2011) permette, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (quindi dal 2012 per i soggetti con esercizio solare), di dedurre dal reddito imponibile IRES/IRPEF, l’intero ammontare dell’ IRAP relativa alla quota imponibile delle spese (al netto delle deduzioni spettanti):
- per il personale dipendente
- per il personale assimilato al lavoro dipendente (ad. es. i compensi erogati ai co.co.co, ai lavoratori a progetto, agli amministratori)
Possono beneficiare di tale deduzione tutti i soggetti che determinano la base imponibile Irap ai sensi degli articoli 5, 5-bis 6, 7 e 8 del DLgs 446/1997, quali :
-
le società di capitali ed enti commerciali ivi inclusi i trust ed i soggetti esercenti attività bancaria, finanziaria e assicurativa;
-
le società di persone (snc, sas ed equiparati)
-
le ditte individuali
- gli esercenti arti e professioni
- le persone fisiche, società semplici ed equiparati
- le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.
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1) Le nuove modalità di deduzione IRAP
La nuova deduzione si affianca a quella forfettaria del 10% dell’IRAP riferita ora alla sola quota imponibile degli interessi passivi ed oneri assimilati. Pertanto, qualora un soggetto presenti sia costo del personale che oneri finanziari potrà applicare entrambe le deduzioni.
Inoltre, per effetto del richiamo della norma all’art. 99 del Tuir, la deduzione (sia analitica che forfettaria) continuerà ad avvenire secondo il principio di cassa.
La manovra interviene anche sulla disciplina delle deduzioni IRAP previste a fronte dell’impiego di dipendenti a tempo indeterminato al fine di diminuire l’incidenza degli oneri impropri sul costo del lavoro (cosiddetto “cuneo fiscale”).
In particolare, l'ammontare deducibile è aumentato, su base annua, fino a:
- €. 10.600 per ciascun lavoratore di sesso femminile, ovvero under 35, impiegato a tempo indeterminato nel periodo d’imposta
- €. 15.200 per ciascun lavoratore di sesso femminile, ovvero under 35, impiegato a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Considerato che la deduzione indicata è determinata su base annua, nel caso in cui il dipendente risulta assunto o licenziato in corso d’anno la deduzione dovrà essere rapportata all’ anno, conteggiando il numero di giorni di assunzione.