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GLI EX-MINIMI TORNANO AL REGIME NORMALE IVA

Gli ex-minimi tornano al regime normale Iva

Gli ex-minimi costretti a fuoriuscire dal regime in vigore fino al 31.12.2011 ed esclusi dal nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, entrano naturalmente dal 2012 nel nuovo regime agevolato (previsto dall’art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011), che conserva però solo alcune delle agevolazioni previste dalla disciplina originaria dei minimi. Resta ferma la possibilità per tali soggetti di optare per il regime ordinario, tenendo conto del vincolo triennale.

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Il regime semplificato è stato oggetto del provvedimento del Direttore delle Entrate n. 185825 del 22.12.2011, che ne ha delineato i tratti principali. Tra i molti aspetti quello sicuramente più importante è che gli ex minimi, sia che utilizzino il nuovo regime semplificato, sia che decidano di optare per il regime ordinario, dovranno addebitare l'Iva in fattura, adempimento prima non necessario visto che provenivano da un regime di esclusione dell’Iva. Si ricorda comunque che il regime semplificato potrà essere utilizzato anche da coloro che provengono dal regime delle nuove iniziative produttive o da quello ordinario, in quest’ultimo caso però si dovrà tener conto del vincolo triennale.

1) Condizioni

Possono accedere al nuovo regime semplificato, previsto dall’art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011, le persone fisiche che continuano a possedere i requisiti previsti dal vecchio regime dei minimi, ossia:

  • nell’anno solare precedente:
    • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi (ragguagliati ad anno) non superiori a € 30.000 (nell’ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività, il limite va riferito alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle singole attività);
    • non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
    • non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con apporto costituito da solo lavoro;
    • non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori co.co.co. o collaboratori a progetto;
  • nel triennio solare precedente, non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto o di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a € 15.000.

Inoltre, che non rientrano tra le seguenti cause di esclusione:

  • non sono residenti;
  • partecipano a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. trasparenti;
  • si avvalgono di regimi speciali Iva;
  • effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.

Sono invece esclusi dal regime semplificato, secondo il Provvedimento n. 185825 dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2011, i contribuenti che applicano le seguenti disposizioni:

  • gli agricoltori in regime speciale, i tabaccai, i giornalai, le agenzie di viaggio ecc … di cui agli artt. 34, 34-bis, 74 commi 1, 2, 6 e 74-ter del d.p.r. 633/72 (tranne i produttori agricoli che esercitano l’attività nei limiti dell’art. 32 del T.u.i.r.);
  • soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui all’art. 5 comma 2 L. 413/91;
  • gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 25-bis comma 6 1° periodo del D.p.r. 600/73;
  • i rivenditori di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o da collezione e gli esercenti agenzie di vendita all’asta di cui agli artt. 36 e 40-bis del D.l. 41/95.

2) Adempimenti semplificati

Il regime semplificato conserva solo alcune delle agevolazioni previste dalla disciplina dei minimi.
Riepilogando, infatti è previsto l’esonero:

  • dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili;
  • dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva;
  • dall’Irap;

mentre risultano ancora d’obbligo:

  • la conservazione dei documenti ricevuti/emessi;
  • la fatturazione e la certificazione dei corrispettivi;
  • la comunicazione dati Iva se il volume d’affari è uguale o superiore a 25.822,84 €;
  • la presentazione della dichiarazione Irpef ed Iva;
  • il versamento annuale dell’Iva;
  • il versamento dell’acconto e del saldo Irpef/addizionali regionale e comunale;
  • gli adempimenti dei sostituti d’imposta;
  • lo spesometro;
  • la comunicazione delle operazioni Black-list;
  • gli studi di settore/parametri.

3) Criterio di cassa e di competenza

L’adozione del regime semplificato comporta la determinazione del reddito in modo ordinario, ossia in applicazione del principio di:

  • cassa, per i lavoratori autonomi (art. 54 t.u.i.r.);
  • competenza, per le imprese (art. 66 t.u.i.r.).

Ricordiamo che il reddito dei vecchi contribuenti minimi, invece, veniva determinato in base al principio di cassa; per cui l’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta oggetto di dichiarazione avveniva in base al momento dell’effettivo sostenimento della spesa o dell’effettiva percezione del ricavo o compenso.

Allegati

Art. 27 del D.l. 98/2011 (Manovra Correttiva)
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 185825 del 22.12.2011
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