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ISTANZA DI RIMBORSO: INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO COMPETENTE

Istanza di rimborso: individuazione dell’ufficio competente

Con la risoluzione n. 123/E del 13 dicembre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito qual è l’ufficio competente a trattare le istanze di rimborso di cui all’art. 38 del DPR n. 602 del 1973 in caso di variazione del domicilio fiscale del contribuente

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La risoluzione è stata emanata a seguito della richiesta di consulenza avanzata dall’Ufficio Gestione Tributi di una Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate alla Direzione Centrale Normativa appunto in materia di competenza nel trattamento delle istanze di rimborso.

In particolare la richiesta era diretta a conoscere cosa accade nei casi in cui in cui il domicilio fiscale del contribuente vari: se rileva quello alla data di presentazione dell’istanza o quello alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui deriva il rimborso.

L’Ufficio istante ritiene, in base all’art. 31 del DPR 600/73, che la competenza spetta all’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto alla data di presentazione della dichiarazione.

Nella risposta la DCN dell’Agenzia delle Entrate concorda sia con la soluzione prospettata dall’ufficio istante, nel ritenere che rilevi il domicilio fiscale alla data della dichiarazione, sia con la motivazione sulla quale detta soluzione si fonda.

A tal riguardo la risoluzione rammenta che l’art. 31 del DPR 600/73 stabilisce che è competente ad effettuare l’attività di controllo sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, ad operare la vigilanza sull’osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri adempimenti concernenti le imposte sui redditi, nonché ad applicare le relative sanzioni, l’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è “il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”.

Inoltre, nella risoluzione in esame viene precisato che nelle risoluzioni nn. 123/E del 22 aprile 2002 e 25/E del 30 gennaio 2008 si era affermato che le istanze di rimborso di cui all’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973 dovevano essere trattate dall’”ufficio locale territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione dell’istanza stessa” perché si consideravano coincidenti il domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e quello alla data di presentazione dell’istanza di rimborso.

Il documento di prassi conclude affermando che, sebbene l’ufficio territorialmente competente è quello nella cui circoscrizione rientra il domicilio fiscale del soggetto per l’anno di imposta a cui si riferisce il rimborso, qualora il contribuente presenti l’istanza ad un ufficio diverso, quest’ultimo dovrà far pervenire l’istanza a quello competente.

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Scarica il testo completo della Risoluzione del 13/12/2011 n. 123
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