La figura dell’amministratore di sostegno è stata introdotta nel codice civile dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 al fine di provvedere agli interessi di coloro che a causa di menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, non sono in grado di provvedervi.
La nomina dell’amministratore di sostegno avviene ad opera del giudice tutelare competente in base al domicilio o alla residenza del soggetto i cui interessi devono essere curati.
Qualora il giudice tutelare scelga un avvocato quale amministratore di sostegno, l’Agenzia delle Entrate ritiene che “la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenti comunque, un compenso per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo” e che questa sia rilevante ai fini IVA, trovando pertanto applicazione l’art.53 del TUIR e gli artt. 3 e 5 del DPR n. 633/1972.
A sostegno della propria tesi l’Agenzia delle Entrate:
- confutando quanto affermato dal contribuente secondo il quale alcuni compiti, quale ad esempio la presentazione del modello ISEE, non sarebbero annoverabili tra quelli indicati nella Tariffa professionale forense, fa presente che, al contrario, l’attività di amministratore di sostegno rientra tra le “prestazioni di gestione amministrativa in adempimento di incarichi giudiziari”;
- precisa che non appare pertinente il richiamo fatto dall’istante all’ordinanza della Corte costituzionale n. 1073 del 1988, in cui veniva affermato “che l'equa indennità di cui all'art. 379 c.c., secondo comma, che il giudice tutelare può assegnare al tutore, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, non ha natura retributiva ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore in ragione dell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo”.
- il caso oggetto dell’ ordinanza (b) era differente, in quanto riguardava un giudizio di tutela di un interdetto affidata ad un parente;
- l’ordinanza della Corte costituzionale risale al 1988, mentre le norme in materia di amministrazione di sostegno risalgono al 2004;
- l'art. 411 c.c. rinviando all'art. 379 c.c. in quanto compatibile, non si applica in modo automatico, ma richiede una verifica della situazione concreta.
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(a) Art. 379 cc Gratuità della tutela.
“L'ufficio tutelare e' gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.”
Tale norma, in virtù del rinvio operato dall’art. 411 cc, trova applicazione anche per l’amministratore di sostegno.
(b) Veniva sollevata la questione di costituzionalità, dell’art. 379 cc, dichiarata inammissibile, laddove non prevedeva a favore del tutore, che presta assistenza personale particolarmente gravosa, l'indennità che detta norma prevede invece a favore del tutore in considerazione delle difficoltà dell'amministrazione del patrimonio.
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