È in vigore dal 1° gennaio 2012 il nuovo regime dei minimi (chiamato “di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”), così come modificato dalla Manovra correttiva di luglio (art. 27 del D.l. 98/2011).
Il nuovo regime è stato anche definito dalla stampa un “paradiso fiscale”, visti i vantaggi che comporta non solo sul fronte degli adempimenti, ultra semplificati, ma anche su quello del prelievo, considerato che l’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata fissata al 5%.
Il citato art. 27 demandava ad uno o più Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate il completamento della disciplina del nuovo regime e così, dopo un lungo periodo di silenzio, finalmente il 22 dicembre scorso è stato pubblicato il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 185820, che fornisce le disposizioni attuative del nuovo regime.
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1) Condizioni
Possono accedere al nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012 o che l’hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007.
Alle condizioni previste dal precedente regime dei minimi, la manovra Correttiva ha aggiunto tre ulteriori condizioni:
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non aver esercitato, nei 3 anni che precedono l’inizio attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa (anche in forma associata o familiare);
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l’attività che si vuole assoggettare al regime dei minimi non deve essere il proseguimento di un’altra, svolta prima come dipendente o autonomo; fa eccezione il periodo di tirocinio obbligatorio. A tal proposito il Provvedimento del 22.12.2011 ha specificato che tale condizione non è richiesta per la fruizione del regime in esame, qualora il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà;
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è possibile proseguire un’attività d’impresa svolta prima da un altro soggetto purché l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello interessato dal regime dei minimi, non sia superiore a 30.000 €.
I contribuenti in possesso dei requisiti per accedere al nuovo regime agevolato, possono comunque decidere di rinunciarvi e di optare in alternativa per:
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il regime ordinario. L’opzione è valida per almeno un triennio e decorso il periodo minimo, per ciascun anno successivo fino alla revoca; deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria con la prima dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta operata. Secondo quanto indicato nella circolare n. 73 dell’ Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2007, l’opzione può avvenire tramite un comportamento concludente. Il Provvedimento direttoriale del 22.12.2011 ha specificato che i soggetti che esercitano l’opzione determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo secondo le modalità ordinarie previste dal TUIR (titolo I capo V e VI), avvalendosi dei regimi contabili ordinario o semplificato e che a seguito dell’opzione, i contribuenti devono porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente esonerati;
-
il regime semplificato degli ex minimi, previsto dall’art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011. In questo caso l’opzione viene comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
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2) Durata
Il nuovo regime dei minimi si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro anni successivi. Il Provvedimento del 22.12.2011 ha specificato che per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa, e non alla sola apertura della partita Iva.
In deroga al limite quinquennale di durata del regime, questo potrà essere utilizzato anche oltre il 4° periodo d’imposta successivo all’inizio dell’attività, ma non oltre il periodo d’imposta in cui il contribuente compie il 35° anno d’età.
Quindi:
-
a prescindere dall’età c’è la possibilità di avvalersi del regime di vantaggio per 5 anni, da quando l’attività è iniziata;
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per i contribuenti giovani (under 35) c’è la possibilità di avvalersi del regime per più di 5 anni, ma non oltre il periodo d’imposta in cui il contribuente compie i 35 anni.
Un’importante novità contenuta nel Provvedimento del 22.12.2011 precisa che coloro che per scelta o per il verificarsi di una causa di esclusione cessano di applicare il regime agevolato, non potranno più avvalersene, anche laddove nel corso del quinquennio o non oltre il periodo d’imposta di compimento del 35° anno d’età, tornino in possesso dei requisiti previsti
3) Contribuenti che provengono da altri regimi
I soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2008 e, pur avendo i requisiti previsti per usufruire del regime dei minimi, hanno deciso di non fruirne, optando invece per il regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13 della Legge 23.12.2000 n. 388) o per quello ordinario, possono dal 2012 utilizzare il nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità per i periodi d’imposta residui al completamento del quinquennio, ovvero non oltre il periodo d’imposta di compimento del 35° anno d’età; resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.
4) Nessuna ritenuta
L’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali per il nuovo regime dei minimi è fissata al 5%.
Il Provvedimento del 22.12.2011 chiarisce che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (diversamente si sarebbero generate posizione creditorie nei confronti dell’erario, visto l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta). A tal fine i contribuenti dovranno rilasciare una dichiarazione dalla quale risulta che il reddito in questione è soggetto ad imposta sostitutiva.
5) Adempimenti semplificati
Il Provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 22.12.2011 ha chiarito che i nuovi minimi, oltre agli adempimenti previsti dall’art. 7 del DM 2.1.2008 (per esempio numerazione e conservazione delle fatture nonché certificazione dei corrispettivi) sono:
• obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, e quindi devono essere inseriti nell’archivio VIES;
• esonerati dall’obbligo di effettuazione dello spesometro;
• esonerati dall’obbligo di comunicazione delle operazioni con Paesi black-list;
• esonerati dall’obbligo di certificare i corrispettivi se svolgono le attività previste dall’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996.