1) Il contributo di solidarietà sui redditi oltre i 300.000 euro
Per gli anni 2011, 2012 e 2013 le persone fisiche pagheranno un contributo di solidarietà del 3% sui redditi eccedenti i 300.000 €. Lo ha previsto l’art. 2, comma 2 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto 2011”). L’importo pagato sarà poi deducibile dal reddito, ottenendo così un risparmio sull’Irpef e sulle relative addizionali.La norma rinviava ad un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la determinazione delle modalità attuative. Il Decreto, firmato il 21 novembre 2011, ha infatti stabilito che il momento di determinazione del contributo di solidarietà è:
- per i redditi da lavoro dipendente (e assimilati): il momento del conguaglio di fine anno operato dal sostituto d’imposta; questi determinerà e tratterrà l’importo del contributo di solidarietà in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le operazioni di conguaglio di fine anno (per il periodo d’imposta 2011, mese di dicembre 2011); verserà, poi, l’importo nei termini e con le modalità previste per le ritenute (per il periodo d’imposta 2011, 16.01.2012);
- per i redditi diversi da quelli da lavoro dipendente: il momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730/UNICO PF); il contributo, in particolare, andrà versato in unica soluzione insieme al saldo delle imposte sui redditi (per il periodo d’imposta 2011, 16.06.2012, o 16.07.2012 con maggiorazione dello 0,40%).
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2) Al debutto i nuovi codici tributo per versare il contributo di solidarietà
Per consentire al sostituto d’imposta il versamento del contributo di solidarietà, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 4/E del 9 gennaio 2012, ha istituito due codici tributo:- “1618”, da utilizzare con il modello F24; il codice dovrà essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, rispettivamente il mese e l’anno in cui si effettua l’operazione di conguaglio del contributo di solidarietà (formato “00MM” e “AAAA”);
- “145E”, da utilizzare con il modello “F24 enti pubblici”; il codice dovrà essere esposto nella sezione “Erario” (valore F), e nei campi “riferimento A” e “riferimento B” dovranno essere indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui si effettua l’operazione di conguaglio (formato “00MM” e “AAAA”); non dovranno invece essere valorizzati i campi “codice” ed “estremi identificativi”.