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DECRETO PROROGHE: LE PRINCIPALI PROROGHE FISCALI

Decreto proroghe: le principali proroghe fiscali

Approvato il 29 dicembre il “Decreto proroghe”, un testo snello contenente un limitato numero di proroghe dei termini fiscali

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Dopo la Manovra Monti, meglio conosciuta come “Decreto salva-Italia”, è stato approvato anche il c.d. “Decreto proroghe” (D.L. n. 216 del 29.12.2011, pubblicato sulla G.U. n. 302 dello stesso giorno). Il decreto è stato definito “proroghe” e non “milleproroghe”, come negli anni passati, in quanto il Governo ha approvato un ridotto numero di proroghe. Come si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 23.12.2011, “sono stati infatti prorogati solo alcuni termini il cui differimento è risultato, dopo attenta istruttoria, assolutamente necessario per garantire efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché operatività di strutture deputate a funzioni essenziali”.

1) Tra le principali proroghe in materia fiscale contenute nel decreto:

  • Proroga dal 04.10.2011 al 31.03.2012 del termine entro il quale regolarizzare la mancata dichiarazione di cessazione attività per la chiusura della partita Iva rimasta inattiva (per la regolarizzazione occorre esclusivamente versare € 129 mediante F24, senza presentare il modello AA7/AA9 relativo alla domanda di cessazione attività);
  • proroga di 3 anni del termine a decorrere dal quale i sostituti d’imposta dovranno trasmettere mensilmente le retribuzioni corrisposte e le ritenute operate (c.d. “770 – mensile”); il termine di decorrenza, infatti, inizialmente previsto per gennaio 2011, viene fatto ora slittare a gennaio 2014 e, per l’avvio della fase sperimentale, dall’anno 2013 anziché dal 2010;
  • proroga dal 28.12.2011 al 31.03.2012 del termine del periodo in cui possono essere considerate comunque validamente presentate le domande per il riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili; si ricorda che il testo del Decreto “salva-Italia” ante-conversione in legge aveva mantenuto, come termine ultimo per la presentazione delle domande, il 30.09.2011 (come previsto dal Decreto Sviluppo 2011), precisando, tuttavia, che dovevano essere considerate comunque valide le domande presentate anche successivamente a tale data ma entro il 28.12.2011; ora, il Decreto proroghe ha fatto slittare quest’ultimo termine al 31.03.2012, con la conseguenza che si considerano valide le domande presentate dopo la scadenza ordinaria del 30.09.2011 ma entro il 31.03.2012;
  • dal 29.12.2011 al 31.12.2013 è riconosciuta la facoltà per Poste Italiane di concedere agevolazioni nelle tariffe postali per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro;
  • per il 2011, proroga al 31.12.2011 del termine entro il quale le Regioni potevano deliberare l’aumento o la riduzione dell’aliquota dell’addizionale regionale Irpef; la variazione si applica all’aliquota base dell’1,23%;
  • proroga al 16.07.2012 dei termini per gli adempimenti e versamenti tributari, nonché dei versamenti dei contributi INPS e dei premi INAIL, relativi ai contribuenti delle aree alluvionate; in particolare, la proroga riguarda gli adempimenti in scadenza:
    • tra il 01.10.2011 ed il 30.06.2012, per i contribuenti delle province di La Spezia e Massa Carrara colpiti dagli eventi alluvionali di mese di ottobre 2011;
    • tra il 04.11.2011 ed il 30.06.2012, per i contribuenti della provincia di Genova colpiti dall’alluvione nei giorni dal 4 all’8 novembre 2011;
  • proroga al 02.04.2012 dell’entrata in operatività del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), al fine di consentire l’ottimale organizzazione da parte delle imprese interessate.

Il Decreto proroghe fornisce, inoltre, una importante precisazione inerente la decorrenza della nuova ritenuta del 20% (in luogo del 27%) introdotta dalla Manovra di Ferragosto (D.L. n. 138/2011) per gli interessi attivi bancari/postali a decorrere dal 2012. Nello specifico, viene puntualizzato che la nuova ritenuta del 20% si applica:

  • dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali maturati a partire da tale data (di conseguenza, per quelli maturati fino al 31.12.2011 si applica la ritenuta del 27%);
  • per i proventi derivanti dalle operazioni di pronti conto termine su titoli e valute, dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi;
  • dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi delle obbligazioni e titoli similari maturati a partire da tale data.
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Commenti

Roberto - 09/01/2012

Ma non era il 31/01/2012 ???? " proroga dal 28.12.2011 al 31.03.2012 del termine del periodo in cui possono essere considerate comunque validamente presentate le domande per il riconoscimento del requisito di ruralità "

Anna Eleonora Erario - 12/01/2012

La scadenza originariamente prevista dal Decreto Sviluppo 2011 (D.L. 70/2011) per presentare le domande per il riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili ai fini fiscali ex art. 9, D.L. n. 557/1993, era il 30.09.2011. Il Decreto Salva-Italia, prima della conversione in legge, aveva fatto slittare tale termine al 31.03.2012 (art. 13, comma 21, lett. a), D.L. n. 201/2011, poi abrogato); tuttavia, nella versione finale post conversione in legge, tale proroga è stata abrogata e, quindi, è rimasto, come termine ultimo per la presentazione delle domande, il 30.09.2011 (come previsto dal Decreto Sviluppo 2011), con la precisazione, tuttavia, che dovevano essere considerate comunque valide le domande presentate anche successivamente a tale data ma entro il 28.12.2011 (data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito). Ora, il Decreto proroghe, sempre fermo restando la scadenza originaria del 30.09.2011, dispone che si considerano comunque valide le domande presentate anche dopo la scadenza ordinaria del 30.09.2011 ma entro il 31.03.2012 (non più 28.12.2011), “fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo”. Qui di seguito il comma 8 dell'art. 29 del D.L. n. 216/2011: "8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo."

Giampaolo - 12/01/2012

Non capisco il senso. Infatti lo scopo della domanda di variazione era proprio quello di far variare il classamento originario dei fabbricati rurali ad uso abitativo in A/6...

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