Fu previsto la prima volta con la Legge Finanziaria per il 2006 e da allora è stato prorogato di anno in anno, in mancanza di una legge che ne istituisca l’entrata a regime. Con la Manovra correttiva di luglio 2011 e poi con la Legge di Stabilità 2012 viene confermato anche per il 2012 il 5 per mille dell’Irpef.
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1) La presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi
Nel 2012 tra le finalità alle quali può essere destinato il 5 per mille dell’Irpef è stata compresa anche quella del “finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici”. Lo prevede l’art. 23, comma 46 del D.L. n. 98/2011 (convertito nella L. n. 111/2011).Per partecipare al riparto del 5 per mille dell’Irpef i possibili soggetti destinatari devono iscriversi nei seguenti elenchi:
- elenco delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni/fondazioni riconosciute, gestito dall’Agenzia delle Entrate;
- elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, gestito dal CONI;
- elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’Università, gestito dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR);
- elenco degli enti della ricerca sanitaria, gestito dal Ministero della Salute.
- entro il 07.05.2012 per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche;
- entro il 30.04.2012 per gli enti di ricerca scientifica, le Università e gli enti di ricerca sanitaria.
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2) La presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Entro il 30.06.2012 i legali rappresentanti degli enti di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché degli enti di ricerca scientifica e delle Università dovranno preparare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attestano la permanenza dei requisiti per l’ammissione al 5 per mille, e dovranno spedirla tramite raccomandata A/R rispettivamente:- all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
- al CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ente;
- al Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università, Direzione Generale per la Ricerca Ufficio III, Piazza Kennedy n. 20, 00144 Roma.
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3) L’obbligo di rendicontazione
I soggetti ammessi al riparto del 5 per mille per l'anno 2012 dovranno redigere un apposito e separato rendiconto:- entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate;
- utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti;
- dal quale risulti, anche a mezzo di una Relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme attribuite.
- al Ministero che ha erogato le somme, per consentirne il controllo;
- entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la loro compilazione.
- non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovrà avvenire solo in seguito ad apposita richiesta dei Ministeri competenti;
- devono conservare tali documenti per 10 anni.
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