Il maxiemendamento alla Manovra Monti, approvato alla Camera il 16 dicembre 2011 ed ora all’esame del Senato, ha eliminato la proroga del termine per la presentazione delle domande di variazione della categoria catastale degli immobili rurali per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, prevista invece nel testo ante - maxiemendamento. E’ disposto, inoltre, l’obbligo di iscrizione al Catasto fabbricati, entro il 30.11.2012, di tutti i fabbricati rurali iscritti al Catasto terreni.
Ti potrebbero interessare:
- Nuove misure per giovani e donne in agricoltura (eBook)
- Le agevolazioni in agricoltura (ebook 2024)
- Iva e regime fiscale in agricoltura (ebook 2023)
- Vendita vino e bevande alcoliche in Italia e all'estero
- La vendita diretta in agricoltura (eBook)
Infine, ti segnaliamo tutti gli e-book e libri per approfondire le tematiche del mondo dell’agricoltura di ConsulenzaAgricola.it
1) Il Decreto Sviluppo 2011 ed i fabbricati per i quali si chiede il requisito di “ruralità”
Il Decreto Sviluppo 2011 aveva previsto (art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater) che i soggetti che volevano ottenere il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità degli immobili in base ai requisiti previsti dall’art. 9, D.L. n. 557/1993, potevano presentare una domanda di variazione catastale all’Agenzia del Territorio entro il 30.09.2011 per l’attribuzione all’immobile della categoria catastale:
-
A/6: fabbricato rurale ad uso abitativo;
-
D/10: fabbricato rurale ad uso strumentale all’attività agricola.
Alla domanda doveva essere allegata un’autocertificazione (il cui modello era stato approvato con Decreto MEF del 14.09.2011) nella quale si doveva dichiarare che l’immobile possedeva, in via continuativa a decorrere dal 5° anno precedente alla domanda, i suddetti requisiti di ruralità.
L’Amministrazione finanziaria, una volta fatte le opportune verifiche e convalidata l’autocertificazione, doveva attribuire la categoria catastale richiesta entro il 20.11.2011 (in mancanza di una risposta entro il termine previsto, il contribuente poteva assumere l’avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta in via provvisoria per 1 anno, quindi fino al 20.11.2012). Se entro quest’ultimo termine l’Amministrazione negava tale attribuzione, il contribuente doveva pagare le imposte non versate, insieme agli interessi ed alle sanzioni.
2) La proroga inizialmente prevista dalla Manovra Monti
Il D.L. n. 201/2011 (Manovra Monti o “Decreto salva – Italia”), nel testo anti – maxiemendamento, aveva previsto una proroga dei suddetti termini per l’attribuzione delle categorie catastali A/6 e D/10 ai fini del riconoscimento dei requisiti di ruralità dell’immobile, fissando in particolare:
-
al 31.03.2012 (anziché 30.09.2011) il termine per la presentazione delle domande di variazione della categoria catastale all’Agenzia del Territorio;
-
al 30.06.2012 (anziché 20.11.2011) il termine per la pronuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, con conseguente slittamento al 30.06.2013 (anziché 20.11.2012) del termine del periodo di 1 anno in cui il contribuente può assumere in via provvisoria l’avvenuta attribuzione della rendita catastale richiesta in mancanza di pronuncia dell’Amministrazione finanziaria nel termine previsto.
La Manovra Monti aveva, inoltre, introdotto l’IMU (la cui base imponibile è costituita dal valore catastale degli immobili) estendendola anche ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, comma 8), per i quali l’aliquota dell’imposta è stata fissata al 2‰ (salvo che i Comuni decidano di ridurre tale aliquota fino all’1‰).
Ti segnaliamo tutti gli e-book e libri per approfondire le tematiche del mondo dell’agricoltura di ConsulenzaAgricola.it
3) Le novità apportate dal testo emendato della Manovra Monti
Il testo della Manovra Monti integrato con il maxiemendamento e approvato alla Camera il 16 dicembre 2011 ha, tuttavia, notevolmente modificato quanto stabilito dal testo originario della Manovra medesima.
In particolare:
-
è stato eliminato qualsiasi riferimento alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di variazione catastale ai fini del riconoscimento dei requisiti di ruralità dell’immobile; è stata, tuttavia, disposta una sorta di “moratoria” delle domande presentate dopo la scadenza del termine originariamente previsto (30.09.2011) e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 201/2011 (che si avrà entro Natale), stabilendo che esse producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità ai fini fiscali (zero tasse), fermo restando l’originaria rendita catastale attribuita ai fabbricati rurali ad uso abitativo; un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 201/2011, stabilirà le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità (nuovo comma 14-bis dell’art. 13);
-
viene previsto l’obbligo di dichiarare tutti i fabbricati rurali, in mappa nel Catasto terreni, nel Catasto fabbricati entro il 30.11.2012 (nuovo comma 14-ter dell’art. 13);
-
per i fabbricati rurali non ancora accatastati, l’IMU è assolta sulla base della rendita catastale delle unità immobiliari similari già iscritte in Catasto e l’imposta sarà versata a titolo di acconto (il conguaglio verrà poi determinato dai Comuni a seguito dell’attribuzione della rendita catastale); in caso di inottemperanza della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l’Agenzia del Territorio notifica la richiesta di presentazione della dichiarazione e, se il soggetto obbligato non vi provvede entro 90 giorni dalla notifica, l’Agenzia stessa iscrive d’ufficio l’immobile nel Catasto fabbricati con oneri a carico del contribuente e l’applicazione delle dovute sanzioni (nuovo comma 14-quater dell’art. 13).
Vai al Dossier sulla Manovra Monti per ulteriori approfondimenti
Scarica il testo definitivo approvato dalla Camera il 16 dicembre 2011
Ti consigliamo: