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MANOVRA MONTI E REVISIONE ORDINI: LE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

Manovra Monti e revisione ordini: le societa’ tra professionisti

Nella revisione degli ordini professionali che la manovra Monti ha fissato entro agosto 2012 spicca la possibilità di istituire società di persone e di capitali per le attività professionali. I dubbi degli addetti ai lavori. Ordini salvi con il maxiemendamento al Decreto del Governo.

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Come noto il Decreto Salva-Italia n. 201/2011 con l’art. 33, intitolato “soppressione delle limitazioni per le attività professionali“, ha stabilito che entro il 13 agosto 2012 dovranno essere riformati gli Ordini professionali.  Con il maxiemendamento approvato in Commissione si è ammorbidita la scadenza:  entro la stessa data saranno  automaticamente  abrogate solo le norme dei regolamenti  attuali che risultino in contrasto  con la riforma delineata nella legge 148/2011 e riconfermata dalla Legge di stabilità 183/2011.
Le   nuove indicazioni rientravano in un ottica di “liberalizzazione della iniziativa e dell’attività economica privata” secondo il principio che è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge.

1) La riforma degli ordini professionali

Tra le misure previste nella Legge di Stabilità ricordiamo:
  • accesso libero alla professione previo superamento di un esame di stato,
  • riforma del tirocinio con obbligo di formazione effettiva (la manovra Monti ha dimezzato il  periodo a un massimo di18 mesi  ma era prevista già la possibilità di anticiparlo durante il percorso universitario) e di obbligo di compenso equo
  • compensi al professionista pattuiti per iscritto senza riferimento a tariffari minimi
  • obbligo di assicurazione contro i rischi professionali
  • pubblicità dell’attività professionale libera purché veritiera trasparente e non denigratoria dei concorrenti.
  • istituzione di collegi territoriali per il controllo delle attività degli iscritti
Su queste misure molti addetti ai lavori sottolineano come per alcuni ordini lo studio di misure di riforma era già iniziato e chiedono maggiore concertazione, altri evidenziano i rischi di andare contro la normativa comunitaria ad esempio il fatto che per i revisori legali il tirocinio previsto in Europa è di almeno 3 anni.

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2) Le nuove società tra professionisti

Ma la novità più rivoluzionaria probabilmente è la possibilità di istituire per l’esercizio delle attività professionali tutti i tipi di società regolamentate dal c.c. quindi indifferentemente società di persone, società di capitali, cooperative. È la fine quindi dell’obbligo di associazione solo in forma “Studio associato”e l’inizio di una nuova visione che in un certo senso assimila i servizi professionali ad attività di impresa con riflessi importanti sul regime tributario a cui saranno soggette.
Su questo impostazione gli addetti ai lavori hanno già avanzato qualche dubbio. Ma andiamo con ordine e vediamo innanzitutto le caratteristiche specifiche richieste per le nuove società professionali:

1) Le società tra professionisti, qualsiasi sia la forma societaria scelta, sono tenute a indicare nella loro denominazione sociale l’espressione “società tra professionisti”, STP, in sigla.

2) I soci potranno essere:

professionisti iscritti a Ordini Albi e Collegi sia italiani che di altri stati UE (presenza obbligatoria)
non professionisti sia come soci d’opera (solo per prestazioni tecniche) che soci di capitale (presenza eventuale)

3) Sarà permessa al professionista la partecipazione ad una sola società professionale.

4) Le società saranno soggette all’iscrizione all’albo o Ordine di riferimento e al codice deontologico e al regime disciplinare nello svolgimento delle attività.

5) L’oggetto sociale dovrà essere esclusivamente l’esercizio dell’attività professionale anche se di natura diversa ovvero interprofessionale; per esempio tra professionisti diversi come un avvocato e un commercialista.

6) L’incarico professionale sarà comunque sempre affidato ai singoli professionisti in possesso dei requisiti previsti dagli ordini ed in caso di inadempienze o negligenze saranno sempre i singoli professionisti a rispondere personalmente.

7) Nell’atto costitutivo andranno previste espressamente le procedure per la scelta del professionista incaricato da parte del cliente o per la comunicazione a quest’ultimo della designazione  da parte della società. Ugualmente dovrà essere descritta la procedura di esclusione di un socio eventualmente cancellato dall’albo.

3) I dubbi: possibili conflitti di interesse e regime tributario delle società di professionisti

L’art. 10 comma 3 della legge di Stabilità, con la possibilità di utilizzo di qualsiasi forma societaria e la partecipazione dei soci di capitale, senza peraltro una chiara definizione delle modalità,  apre la discussione su aspetti “ideologici” su cui alcuni  rappresentanti degli Ordini già si sono espressi in modo fortemente critico nella stampa specializzata;  si teme un contrasto fra gli interessi dei soci di capitale e i professionisti e il rischi di perdita di autonomia professionale da una parte e del rapporto fiduciario individuale con il cliente dall’altra.

Ma c’è anche una questione più pratica ovvero quella del regime tributario cui saranno soggetti i redditi prodotti dalle società professionali. I redditi di società per la legislazione fiscale appartengono per definizione infatti alla categoria dei redditi di impresa e andrebbero determinati per i soci in base al criterio della competenza, con regole diverse però tra società di persone e di capitali.

Nella Legge di Stabilità manca una trattazione specifica di questo aspetto ma l’impostazione sembra un completo cambio di rotta rispetto al passato. L’ultimo intervento normativo del  genere, nel D.L. 96/2001, aveva istituito una particolare forma societaria senza impresa per gli avvocati che escludeva espressamente la possibilità di fallimento. In questo modo manteneva le distanze tra attività professionale e attività di impresa sottolineando anche il carattere personale della prestazione di opera intellettuale come quella professionale. In questo caso i redditi prodotti in deroga alla presunzione fiscale di commercialità dell’attività esercitata da società di persone, si configuravano come redditi da lavoro autonomo ex art. 49 DPR 917/86.

Un altro dubbio evidenziato già dagli esperti è quello relativo al  privilegio speciale ex art 2751 bis del cc attribuito ai compensi professionali che per la Cassazione già non si applica ad esempio alle società di revisione contabile.

La discussione resta aperta, l’importante è probabilmente che i tempi di realizzazione indicati possano essere finalmente rispettati nell'interesse di un vero rinnovamento delle professioni.

4) Dossier Manovra Monti

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