1) La nuova tassazione sui beni in godimento a soci e familiari
In particolare, dunque, a partire dal periodo d'imposta 2012 :- si considera reddito diverso ai fini IRPEF la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa a soci/familiari dell’ imprenditore.
- sono indeducibili dal reddito imponibile delle società o dell’imprenditore i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato;
- l'impresa concedente, in solido, con il socio/familiare dell'imprenditore devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento;
- è prevista l’ applicazione, in solido, anche delle sanzioni.
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2) La comunicazione dei beni d'impresa concessi in godimento
Il provvedimento dell'Agenzia prevede in particolare che:- la comunicazione va effettuata, entro il 31/3/2012, anche per i beni per i quali nel periodo di riferimento è cessato il diritto di godimento.
- l'obbligo è esteso anche i soci "indiretti" ed ai loro familiari;
- va comunicata la concessione in godimento di qualsiasi tipologia di bene (attenzione: i beni diversi dai mezzi di trasporto e da immobili vanno indicati solo se di valore superiore a € 3000);
- vanno comunicati anche finanziamenti o capitalizzazioni effettuati a favore della società in presenza di godimento di beni ai soci.