Il Ministero dello Sviluppo Economico, nella circolare n. 224402 del 25 novembre scorso, invita le Camere di Commercio a non applicare sanzioni a chi provvede alla comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dopo la scadenza del 29 novembre ma comunque entro la fine dell’anno. Ciò in virtù delle numerose segnalazioni giunte dai gestori PEC circa l’impossibilità di far fronte alla grande richiesta di nuovi indirizzi PEC entro il termine previsto.
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1) La scadenza del 29 novembre 2011
Il D.L. n. 185/2008 (art. 16, comma 6) ha stabilito l’obbligo, per le imprese costituite prima del 29 novembre 2008, di comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle Imprese entro 3 anni da tale data, quindi entro il prossimo martedì 29 novembre 2011 (le imprese nate dal 29 novembre 2008 in poi comunicano, invece, il proprio indirizzo PEC al momento stesso dell’iscrizione nel Registro delle Imprese).
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 3645/C del 3 novembre 2011, aveva sottolineato alle Camere di Commercio l’applicabilità, per le imprese che non avessero provveduto nel termine a tale adempimento, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 del codice civile per l’“omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi” al Registro delle Imprese.
Tale sanzione amministrativa, dopo le recenti modifiche apportate dallo Statuto delle imprese (Legge n. 180/2011, art. 9, comma 5) che ne ha dimezzato l’importo, va da € 103 a € 1.032 o, in caso di regolarizzazione del mancato adempimento entro i 30 giorni successivi (29 dicembre), va da € 34 a € 344 (1/3 della sanzione ordinaria).
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2) Niente sanzioni fino a fine anno per la mancata comunicazione della PEC
I gestori del sistema PEC hanno, tuttavia, segnalato al Ministero dello Sviluppo Economico le notevoli difficoltà da essi riscontrate nell’attivazione di tutte le caselle PEC a causa della grande mole di richieste a ridosso della scadenza del 29 novembre 2011 e, quindi, l’impossibilità di far fronte a tutte le richieste nel termine stabilito.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, pertanto, prendendo atto di tali segnalazioni e al fine di evitare inutili contenziosi a carico dell'Amministrazione, ha emanato una nuova circolare indirizzata alle Camere di Commercio, la circolare n. 224402 del 25 novembre 2011, in cui si afferma l’ “opportunità” di non applicare le sanzioni previste alle imprese che non attiveranno un indirizzo PEC entro la scadenza del 29 novembre, almeno in questa prima fase di applicazione “e, comunque, ragionevolmente, almeno fino all’inizio del nuovo anno”.
Il Ministero suggerisce, quindi, alle Camere di Commercio di ritenere come “corretto adempimento” anche quello tardivo effettuato entro la data del 31 dicembre 2011.
La generalizzata e transitoria situazione di difficoltà, infatti, determina “l’impossibilità di individuare, in capo ai soggetti tenuti all’adempimento in parola, l’elemento soggettivo (dolo o colpa) che, ai sensi dell’art. 3 della legge 689/81, è presupposto necessario per l’assoggettamento alla sanzione amministrativa”.
Non si tratta di una vera e propria proroga, in quanto il termine ordinario per la comunicazione dell’indirizzo PEC resta fermo al 29 novembre, ma è come se lo fosse in quanto non si applicheranno sanzioni alle imprese che regolarizzeranno la propria posizione entro la fine dell’anno.
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