La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente per la “mancanza di elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno delle presunzioni” dei funzionari per l’accertamento. L’assenza a verbale di una lista di acquirenti non consentiva infatti di provare le loro deduzioni. Dello stesso avviso si era pronunciata la Commissione Tributaria Regionale nel secondo grado di giudizio.
Nel ricorso in Cassazione l’Agenzia delle entrate lamentava invece come nelle sentenze si mancasse di dare conto della circostanza che le somme fatturate dalla società come corrispettivo di vendita erano inferiori al prezzo dichiarato dai compratori nei contratti di finanziamento per lo stesso acquisto. La Cassazione accetta quindi come fondato il motivo di insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e cassa la sentenza rinviandola ad altra sezione della CTR Sicilia.
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1) Commento all'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21455 del 17 Ottobre 2011
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