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DEDUZIONE FORFETARIA PER I BENZINAI CONFERMATA “A REGIME”

Deduzione forfetaria per i benzinai confermata “a regime”

La Legge di Stabilità 2012 dispone la deduzione forfetaria benzinai “a regime” e aumenta le accise su benzina e gasolio

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La Legge di Stabilità 2012 (art. 34, Legge n. 183/2011) ha stabilito la messa “a regime” dal 2012 della deduzione forfetaria per i gestori di impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, lasciandone inalterate le aliquote. Nel calcolo degli acconti, però, non si deve tenere conto della deduzione forfetaria. Innalzate, inoltre, dal 2012 le accise su benzina e gasolio.
Sempre dal 2012, le transazioni di importo inferiore a € 100 presso gli impianti di distribuzione di carburante regolate con carte di pagamento saranno gratuite sia per l’acquirente che per il gestore.

1) La misura del bonus e le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2012

La Finanziaria 1999 (art. 21, comma 1, Legge n. 448/1998) aveva introdotto un bonus fiscale per i gestori di impianti di distribuzione di carburanti, tenendo conto del fatto che essi, pur non essendo classificati come sostituti d’imposta, svolgono comunque un servizio pubblico incassando giornalmente, per conto dello Stato, le accise sui prodotti sul carburante per autotrazione le quali vanno ad incidere sul proprio reddito di impresa.
Il bonus consisteva in una deduzione forfetaria dal reddito di impresa di una percentuale dell’ammontare lordo dei ricavi.
La deduzione forfetaria in parola è stata poi reiterata di anno in anno con le stesse misure previste inizialmente. Nello specifico, si tratta di una deduzione forfetaria dal reddito di impresa di un importo pari alle seguenti percentuali dell’ammontare lordo dei ricavi:

  • 1,1% dei ricavi fino a € 1.032.913,80;
  • 0,6% dei ricavi oltre € 1.032.913,80 euro e fino a € 2.065.827,60;
  • 0,4% dei ricavi oltre € 2.065.827,60.

Il Decreto Milleproroghe 2010 (art. 2, D.L. n. 225/2010), pur stabilendo la proroga dell’agevolazione anche per il periodo d’imposta 2011, poneva anche delle restrizioni al bonus:

  • le risorse stanziate a copertura del bonus erano limitate (24 milioni di euro);
  • un Decreto avrebbe dovuto stabilire i nuovi importi oggetto di deduzione.

Ora, con l’approvazione della Legge di Stabilità 2012 (art. 34, Legge n. 183/2011), il legislatore ha cambiato orientamento stabilendo:

  • la proroga del bonus per il periodo d’imposta 2011 con le solite aliquote;
  • l’abolizione del limite alle risorse stanziate;
  • la messa “a regime” del bonus a partire dal periodo d’imposta 2012.

Nel calcolo dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per ciascun periodo d’imposta, tuttavia, si deve assumere come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria.

2) La misura del bonus e le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2012

Come contropartita dell’introduzione a regime della deduzione forfetaria per i gestori di impianti di carburante, la Legge di Stabilità 2012 ha previsto l’innalzamento delle accise sui carburanti per autotrazione stessi:

  • dal 2012:
    • l’ accisa su benzina e benzina con piombo sarà pari a € 614,20 per 1.000 litri di prodotto (circa 61 centesimi di euro al litro);
    • l’accisa sul gasolio sarà pari a € 473,20 per 1.000 litri di prodotto (circa 47 centesimi di euro al litro);
  • dal 2013:
    • l’accisa su benzina e benzina con piombo sarà pari a € 614,70 per 1.000 litri di prodotto;
    • l’accisa su gasolio sarà pari a € 473,70 per 1.000 litri di prodotto.

3) Rimborso per alcune imprese del maggior onere conseguente all’aumento delle accise

Il maggior onere conseguente ai suddetti aumenti delle accise verrà rimborsato a:

  • gli esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  •  gli enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto pubblico locale;
  • imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale relativi al trasporto pubblico locale;
  • enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

L’importo è rimborsato, anche mediante compensazione, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Dogane (art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 26/2007).

4) Gratuità delle operazioni con carte di pagamento

La Legge di Stabilità 2012 ha previsto, infine, che dal 2012 le transazioni di importo inferiore a € 100 presso gli impianti di distribuzione di carburante regolate con carte di pagamento saranno gratuite sia per l’acquirente che per il gestore.

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