HOME

/

FISCO

/

ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

/

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA: DEDUCIBILI I COSTI SOTTO I 1.000 EURO

Contabilità semplificata: deducibili i costi sotto i 1.000 euro

Con il DL 70/2011 introdotta una nuova disposizione normativa per le imprese in regime di contabilità semplificata (cd. Imprese minori) in riferimento alla deducibilità dei costi non superiori a 1.000 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo
Con l’art. 7, co. 2, lett. s) del cd Decreto Sviluppo , il legislatore, al fine di adottare misure di semplificazione per le imprese minori, ha introdotto una nuova disposizione all’interno del comma 3 dell’art. 66 del TUIR , la norma che disciplina la determinazione del reddito delle imprese in regime di contabilità semplificata.
Pertanto, secondo il nuovo dettato normativo  “i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, in deroga all’articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell’esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l’importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000”.

Ti potrebbero interessare:

1) Quali sono i costi deducibili secondo la nuova norma?

Questa disposizione, derogando all’ordinario principio di competenza, (art. 109, co. 2, lett. b), del TUIR prevede la possibilità di dedurre integralmente i costi sostenuti dalle imprese minori relativi a spese cd “a cavallo” di 2 esercizi, nel periodo d’imposta in cui le stesse ricevono la fattura o altro documento di spesa in questi casi:
  • contratti con "corrispettivi periodici”
  • singole spese
  • di importo non superiore a €. 1.000 (imponibile)

In particolare, si deve trattare di costi connessi a corrispettivi periodici , quali ad esempio: 
  • le utenze ( energia elettrica, gas, acqua, ecc.)
  • le assicurazioni (cioè di contratto unitario che estende la copertura su 2 o più annualità)
  • la tenuta della contabilità o di mandati professionali analoghi (es: compilazione delle dichiarazioni, ecc.)
  • i contratti di assistenza e manutenzione periodica.     
Non rientrano nella previsione tutte le cessioni di beni  o le prestazioni di servizi di natura istantanea come ad esempio le consulenze «spot».
La deduzione scatta nel periodo d'imposta in cui il documento è ricevuto dal contribuente e non nel periodo in cui lo stesso viene "registrato". In pratica, la nuova disposizione permette ai contribuenti minori di evitare la contabilizzazione di ratei e i risconti.
Si ritiene che la norma sia applicabile dal periodo d'imposta 2012 in quanto lo Statuto del contribuente impone di differire le novità tributarie di natura sostanziale al periodo successivo, anche se il decreto non è intervenuto specificamente in merito.

Ti potrebbero  interessare:

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LEGGE DI BILANCIO 2025 · 27/12/2024 Spese di trasferta e rappresentanza: tutte le novità 2025

Legge di Bilancio 2025: cosa prevede sulla tracciabilità delle spese di trasferta, novità per dipendenti e imprese, oltre che professioni.

Spese di trasferta e rappresentanza: tutte le novità 2025

Legge di Bilancio 2025: cosa prevede sulla tracciabilità delle spese di trasferta, novità per dipendenti e imprese, oltre che professioni.

Spese per omaggi e IVA: quando e come si applica la detrazione?

Guida al corretto trattamento fiscale degli omaggi ai fini IVA

Taglio cuneo fiscale 2025 confermato: quanto si risparmia

La Camera ha approvato la bozza della legge di bilancio con nuove modalità di taglio del cuneo fiscale in busta paga. Vediamo i dettagli e la tabella di riepilogo

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.