A partire dal 2012 i contributi previdenziali degli iscritti alla Gestione separata INPS aumentano dell’1%, a prevederlo l’articolo 22 comma 1 della Legge di stabilità (L. 183 del 12.11.2011).
L’aumento interessa tutti gli iscritti alla Gestione separata quindi non solo i soggetti che sono iscritti solo a tale gestione ma anche:
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i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali (come i dipendenti che svolgono anche collaborazioni);
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i pensionati (diretti, indiretti e di reversibilità).
Le nuove aliquote saranno:
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27,72% (al posto dell’attuale 26,72%) per i soggetti iscritti solo alla Gestione separata;
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18% (al posto dell’attuale 17%) per coloro che sono iscritti anche a un’altra Gestione previdenziale.
È doveroso ricordare che l’aumento delle aliquote delle Gestione separata INPS era stato fissato dalla L. 247/2007 (art. 1 comma 10) nella misura dello 0,09% a partire dall’1.1.2011, ma tale norma fu abrogata dalla legge di stabilità 2011 (in particolare dall’art. 1 comma 39 della L. 220/2010).
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1) I compensi corrisposti entro 12.1.2012 sono esclusi dall’aumento
L’aumento decorre dal 2012 per cui, rispettando il principio di cassa, troverebbe applicazione anche per i compensi corrisposti dal 1° gennaio 2012 anche se riferiti ad anni precedenti.
Ricordando, tuttavia, l’interpretazione dell’INPS fornita in occasione di precedenti chiarimenti, si dovrebbe ritenere che le vecchie aliquote del 26,72 e 17% rimangano applicabili in relazione ai compensi corrisposti fino al 12.01.2012 al lavoratore a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, anche se riferiti a prestazioni effettuate entro il 31.12.2011.
Tale principio però, detto della cassa allargata, non si applicata agli altri iscritti alla Gestione separata INPS, i cui redditi non sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, ad esempio gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, i venditori a domicilio, i lavoratori autonomi occasionali e i professionisti senza cassa di previdenza di categoria. Per tali soggetti, quindi, le nuove aliquote troverebbero applicazione a partire dai compensi corrisposti dal 1° gennaio 2012, anche se relativi ad anni precedenti.
Per evitare ulteriori oneri, quindi, si consiglia di corrispondere i compensi entro il 31.12.2011 oppure, per coloro che soggiacciono al principio della cassa allargata, entro il 12.1.2012.