I datori di lavoro con al massimo 9 dipendenti che assumono giovani con contratto di apprendistato a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, godono di uno sgravio contributivo pari al 100% per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto. Questo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2012.
Successivamente la Legge delega sul lavoro N. 78/2014 (JOBS ACT) ha introdotto alcune nuove regole sulle procedure amministrative per un maggiore controllo del contratto di apprendistato:
- Forma scritta del Patto di Prova
- Redazione scritta del Piano formativo Individuale sulla base di moduli stabiliti dal CCNL o dagli enti bilaterali
- Riduzione della retribuizone del pagamento delle ore di formazione per l' apprendistato per il conseguimento di diploma e attestati
- Ratifica della Regione sullo svolgimento e calendario delle attività previste
- Stabilizzazione degli apprendisti nelle aziende oltre 50 dipendenti con limite del 20% del personale
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1) Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2012
Il Testo Unico sull’apprendistato approvato con il D. Lgs. n. 167 del 14.09.2011 ha riconosciuto sostanziali agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono apprendisti e la Legge di Stabilità 2012 ha reso ancora più vantaggiosa l’assunzione di giovani con contratto di apprendistato da parte delle imprese con al massimo 9 lavoratori dipendenti.
Fino al 2011, il contratto di apprendistato prevedeva:
-
per le imprese con almeno 10 dipendenti, un’aliquota contributiva agevolata pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini contributivi;
-
per le imprese con al massimo 9 dipendenti:
-
un’aliquota contributiva pari all’1,5% per i periodi contributivi maturati nel 1° anno di contratto di apprendistato;
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un’aliquota contributiva pari al 3% per i periodi contributivi maturati nel 2° anno di contratto di apprendistato;
-
un’aliquota contributiva pari al 10% per i periodi contributivi maturati successivamente al 2° anno di contratto di apprendistato.
-
L’aliquota contributiva in capo all’apprendista è, invece, sempre pari al 5,84%.
La Legge di Stabilità 2012, con l’intento di promuovere l’occupazione giovanile, ha ora stabilito che i datori di lavoro con al massimo 9 dipendenti e che decidono di assumere apprendisti dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 godranno di uno sgravio contributivo totale (100%) per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto (periodo che coincide generalmente con la durata massima del contratto di apprendistato stesso).
Per i periodi contributivi maturati successivamente al 3° anno di contratto di apprendistato, si passa poi all’aliquota contributiva ordinaria prevista per l’apprendistato pari al 10% (comunque molto conveniente).
Si precisa che, ai fini del calcolo del numero dei dipendenti, rilevano i lavoratori in possesso di qualunque qualifica, inclusi:
-
dirigenti e lavoratori a domicilio;
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lavoratori part-time e intermittenti in proporzione alle ore di lavoro effettivo;
-
lavoratori a termine, in proporzione alla durata del contratto.
Non rilevano ai fini di detto computo, invece:
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gli altri apprendisti;
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i lavoratori assunti con contratto d’inserimento;
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i lavoratori somministrati;
-
i lavoratori assenti, se in loro sostituzione è stato assunto un altro lavoratore che rientra nel computo dell’organico aziendale.
La stessa Legge di Stabilità ha poi previsto che dal 2012 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali stanzierà annualmente, con proprio decreto, risorse fino a 200 milioni di euro per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, di cui il 50% destinato ai contratti di apprendistato professionalizzante.
Il contratto di apprendistato , al di la di questi sgravi temporanei, comporta comunque vantaggi sia per il datore di lavoro, che per l’apprendista. Ricordiamoli in breve.
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2) I vantaggi del contratto di apprendistato per il datore di lavoro:
-
aliquota contributiva ridotta al 10%, o addirittura pari a zero per i primi 3 anni di contratto di apprendistato, come previsto in base alle nuove norme per le imprese fino a 9 dipendenti;
-
possibilità di “sotto-inquadramento”, cioè di inquadrare l’apprendista con 2 livelli in meno rispetto ai lavoratori ordinari che svolgono le stesse mansioni, con una conseguente riduzione della retribuzione in base al minore livello assegnato (o, in alternativa, retribuzione in misura percentuale);
-
terminato il periodo di formazione (generalmente pari a 3 anni), possibilità di:
-
continuare il rapporto senza dare alcuna comunicazione e fruendo ancora, per l’anno successivo al termine dell’apprendistato, dei benefici contributivi previsti per tale contratto;
-
recedere dal rapporto senza addurre alcuna motivazione (salvo rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal contratto);
-
-
esclusione degli apprendisti dal computo dell’organico richiesto in base alle norme sul lavoro (gli apprendisti non sono calcolati ai fini della verifica del superamento dei 15 dipendenti da parte dell’impresa).
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3) I vantaggi del contratto di apprendistato per il dipendente apprendista:
-
possibilità di conseguire qualifiche che rendono più semplici i percorsi lavorativi;
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per i giovani tra i 15 ed i 25 anni, possibilità di conseguire un titolo di studio o una qualifica alternando lavoro e istruzione;
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per i giovani tra i 18 ed i 29 anni, possibilità di acquisire una qualificazione professionale , cioe una migliore preparazione lavorativa, mediante l’apprendistato professionalizzante;
-
riduzione dell’attrattività di forme contrattuali irregolari.
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4) La formazione obbligatoria
Naturalmente, condizione essenziale per fruire delle agevolazioni dell’apprendistato è l’effettivo svolgimento della formazione prevista dal contratto di apprendistato. In caso contrario, sono previste sanzioni molto pesanti a carico del datore di lavoro:
-
la restituzione dei contributi risparmiati aumentati al doppio;
-
una sanzione amministrativa da 100 € a 600 € per ogni violazione (in caso di recidiva, da 300 € a 1.500 €);
-
la possibilità per l’apprendista di chiedere la trasformazione in contratto ordinario, facendo venir meno al datore di lavoro la possibilità di recedere dal contratto alla fine del periodo formativo.
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