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IMPOSTA DI BOLLO SUL DEPOSITO TITOLI : I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Imposta di bollo sul deposito titoli : i chiarimenti dell'Agenzia

Nella circolare del 24.10.2011 n. 46/E le importanti precisazioni dell'Agenzia delle Entrate riguardo la nuova disciplina dell’imposta di bollo per le comunicazioni relative ai depositi titoli.

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Come noto, con l’articolo 23, co. 7 della cd Manovra correttiva (D.L. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011) il legislatore ha introdotto alcune modifiche al trattamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari. Successivamente, con una serie di interventi (con la circolare del 4.08.2011 n. 40/E e poi con la circolare del 24.10.2011 n.46/E) l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti precisazioni per risolvere i dubbi interpretativi sorti a seguito dell’introduzione della nuova disposizione.
SCARICA  LA NOSTRA CIRCOLARE DEL GIORNO CON TUTTI I CHIARIMENTI  Imposta di bollo sui depositi di titoli: chiarimenti dalle Entrate

1) L'applicazione della nuova norma sull'imposta di bollo

Innanzitutto l'Agenzia chiarisce  che sono tenuti all'applicazione della nuova norma tutti gli intermediari comprese le società di intermediazione mobiliare per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate ai propri clienti. Sono escluse dall'imposta:
  • le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque, oggetto di successiva dematerializzazione, quando il valore nominale complessivo presso ciascuna banca è pari o inferiore a 1.000 euro.  Attenzione però:  qualora presso la stessa banca ci sono più depositi di valore unitario inferiore a 1.000 euro ma complessivamente superiori a detta soglia, l'esclusione dall'imposta non trova applicazione. le comunicazioni di depositi titoli con saldo zero;
  • le comunicazioni relative all'estinzione di tali depositi;
Al fine di determinare l'ammontare dei depositi e della relativa imposta di bollo, rilevano anche i titoli non sottoposti al regime di gestione accentrata.

Per quanto riguarda il cumulo dei depositi :
  • non va operato nel caso in cui il fiduciante intrattenga presso lo stesso intermediario un rapporto per il tramite della società fiduciaria e un rapporto in nome proprio.
  • Il cumulo opera, invece, se la fiduciaria intrattiene con l'intermediario più rapporti di deposito per conto del medesimo fiduciante.
Per quanto concerne i titoli espressi in valuta, l'Agenzia precisa che questi vanno valorizzati in base al cambio dell'ultimo giorno del periodo certificato dalla comunicazione relativa al deposito titoli.

2)

Per altri approfondimenti sulla Manovra Correttiva 2011 vai al nostro Dossier
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Commenti

renzo zorgati - 24/01/2012

Ho letto i vari casi, ma non trovo il mio. Ho aperto il conto deposito titoli ad agosto 2011 contestualmente all'apertura del c/c, il conto deposito titoli non è mai stato movimentato e la banca mi ha addebitato l'imposta di bollo di 14,62 con la seguente causale, che anche se il conto non è stato movimentato e solo per il primo anno è dovuta l'imposta di bollo.. E' dovuta???

nicola - 22/11/2011

poichè non ho avuto fin qui risposte univoche vorrei sapere quanto pagherà di bollo nel 2012 e nel 2013 un depositante titoli che abbia un dossier cointestato di euro 148.000 ed un dossier singolo di euro 48.000. Grazie

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