Una breve sintesi delle novità fiscali della settimana da leggere con un colpo d'occhio:
- Esclusione dell'obbligo di comunicare la PEC al Registro delle Imprese per i consorzi con attività esterna;
- Legittimo l'accertamento che considera indebita la detrazione Iva sugli acquisti non ancora stampati sui registri al momento dell'accesso;
- Antiriciclaggio: obbligo di comunicazione solo se ci sono concreti elementi che inducano a ritenere violata la disciplina antiriciclaggio;
- Superbollo per le auto di lusso non dovuto se il veicolo è stato venduto prima del 6 luglio 2011;
- I contribuenti che hanno pagato solo la prima rata del condono fiscale 2003-2004 hanno tempo fino al 31 dicembre 2011 per mettersi in regola;
- L'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale delle spese sostenute per la riparazione degli immobili d'impresa danneggiati dal sisma d'Abruzzo del 2009 aprendo ad un'ipotesi di capitalizzazione dei costi;
- Numerose le novità contenute nel maxiemendamento alla Legge di Stabilità, che dovrebbe essere approvata in via definitiva entro sabato 12 novembre.
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1) La settimana fiscale in breve dal 7 all'11 novembre 2011
Con la Circolare n. 3645/C del 3 novembre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) esclude i consorzi con attività esterna, mentre include le società consortili. Il Ministero precisa che i soggetti obbligati sono solo le società (di persone e di capitali, cooperative, società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie), anche se si trovano nella fase di liquidazione.
È legittimo l’accertamento con il quale il fisco considera indebita la detrazione Iva sugli acquisti effettuati in un anno solare diverso da quello in corso, non ancora stampati sui registri al momento dell’accesso dei verificatori, anche se i dati sono disponibili su supporto magnetico e stampabili a richiesta. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 22245 del 26 ottobre 2011.
Con la Circolare del 4 novembre 2011, il Ministero dell'Economia e delle Finanze interviene nuovamente in via interpretativa sulla disciplina antiriciclaggio di cui al DLgs. 231/2007. In particolare, la circolare chiarisce che le operazioni di prelievo e di versamento di denaro contante richieste da un cliente non determinano automaticamente la violazione dell'art. 49 del DLgs. n. 231/2007, e di conseguenza, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione entro 30 giorni al Ministero dell’Economia. Tuttavia, la comunicazione rimane obbligatoria qualora vi siano concreti elementi che inducano a ritenere violata la disposizione sopra richiamata.
Il super bollo per le auto lusso non è dovuto se il veicolo è stato venduto prima del 6 luglio 2011. Nessun pagamento anche per chi usufruisce di un regime di esenzione o di interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche e nel caso in cui il veicolo e storico. Viceversa, se il veicolo è stato venduto dopo il 6 luglio, l’ex proprietario, o titolare di altri diritti, deve versare il super bollo entro il 10 novembre. Mentre per i veicoli immatricolati dal 7 luglio al 31 dicembre 2011 il termine per il versamento è fissato al 31 gennaio 2012. Sono questi i principali chiarimenti della Circolare n. 49/E dell’8 novembre 2011 dell’Agenzia delle Entrate, che illustra i casi di esenzione e le modalità di pagamento della nuova addizionale alle tasse automobilistiche introdotta dal D.L. n. 98/2011.
Sono circa 64mila i “furbetti” del condono fiscale 2003-2004 - contribuenti che hanno pagato solo la prima rata - individuati dall’Agenzia delle Entrate e da Equitalia. Il sottosegretario all’Economia, nella risposta ad un question time in Commissione Finanze alla Camera, ha ribadito che tali soggetti hanno tempo fino al prossimo 31 dicembre per mettersi in regola. Se non lo faranno, in aggiunta alle somme non pagate e agli interessi rischiano una sanzione del 50%.
Con la Circolare n. 50/E del 10 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale delle spese sostenute per la riparazione degli immobili d’impresa, danneggiati o distrutti dal terremoto che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009. Per le Entrate tali spese non vanno dedotte obbligatoriamente nel limite del 5%. Non si esclude, infatti, la possibilità di adottare un criterio alternativo, ovvero procedere alla capitalizzazione dei costi in parola, ad incremento del valore dei beni cui afferiscono. Tali costi concorrono, pertanto, alla determinazione del reddito d’impresa sotto forma di quote di ammortamento.
La Legge di Stabilità con il maxiemendamento anti-crisi dovrebbe essere approvata in via definitiva entro sabato 12 novembre. Tra le novità dell’ultima ora spiccano il nuovo patto di stabilità interno e l’abbattimento del debito pro-capite degli enti locali. Sono stati confermati anche gli annunciati capitoli di intervento: pensionamento a 67 anni per tutti i lavoratori dal 2026, liberalizzazione degli ordini professionali con l'eliminazione delle tariffe minime dei professionisti, semplificazioni sul collegio sindacale, dismissioni di immobili e terreni agricoli e costituzione di una società veicolo dove immettere i beni, fondo di ricerca, detassazione delle imprese costruttrici.
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