In assenza dei tanto attesi provvedimenti attuativi e dei chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate sulle modifiche al regime dei contribuenti minimi in vigore dal 1° gennaio 2012, un pool di esperti fiscali, in occasione di Telefisco-tuttomanovra tenutosi dal 18 al 23 ottobre scorso, ha cercato di chiarire intanto alcune delle novità introdotte al riguardo dalla Manovra correttiva D.L. n. 98/2011.
Scarica la guida completa del regime dei contribuenti minimi aggiornata alle novità della Manovra correttiva 2011.
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1) Ecco qui di seguito i principali punti affrontati:
• coloro che hanno iniziato l’attività prima del 2008 sono esclusi dal nuovo regime dei minimi;
• i vecchi requisiti di accesso al regime dei minimi, quelli previsti dal testo della Finanziaria 2008, permangono in aggiunta ai requisiti richiesti dalla nuova normativa;
• i contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2008 in poi, possono accedere dal 2012 al regime dei minimi, sussistendone i requisiti, a prescindere dal regime contabile adottato fino al 2011;
• è possibile accedere al novellato regime dei minimi anche se, nel triennio precedente l’inizio dell’attività da assoggettare a tale regime, era stata aperta una Partiva Iva che però era rimasta inattiva;
• nonostante la Manovra correttiva 2011 parli di riforma e concentrazione degli attuali regimi forfetari, si deve ritenere che il regime delle nuove iniziative produttive, non essendo stato ufficialmente abrogato, non confluisca in quello dei nuovi minimi ma resti in aggiunta e in alternativa ad esso;
• in caso di passaggio dal regime delle nuove iniziative produttive a quello dei minimi, la durata massima di 5 anni prevista per la permanenza nel nuovo regime dei minimi dovrebbe decorrere dal momento di inizio dell’attività, non dal momento di passaggio dal regime del forfettino al regime dei minimi.
• il limite di età di 35 anni posto dalla nuova normativa riguarda solo coloro che intendono permanere nel regime dei minimi oltre i 5 anni previsti;
• per “mera prosecuzione” di altra attività precedentemente svolta come causa ostativa per l’accesso al regime dei minimi si deve intendere quell’attività svolta:
- con gli stessi beni dell’attività precedente;
- nello stesso luogo;
- nei confronti degli stessi clienti.
Tuttavia, l’indagine diretta ad accertare la novità dell’attività intrapresa va operata caso per caso.
• per i “nuovi minimi” il Provvedimento del 21 dicembre 2011 ha chiarito che non si applica la Ritenuta di acconto.
• i contribuenti che attualmente si trovano nel regime dei minimi e che dal 1° gennaio 2012, pur continuando ad avere i vecchi requisiti previsti, non soddisferanno anche le nuove condizioni richieste per l’accesso, saranno assoggettati ad un regime alternativo, detto “regime degli ex-minimi”, il quale, nonostante la perdita del beneficio dell’imposta sostitutiva al 5% in luogo di quella al 20%, l’obbligo di addebito dell’Iva in fattura e l’applicabilità degli studi di settore, prevede ancora l’esenzione Irap e l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e ai fini Iva, oltre che ai fini della liquidazione dei versamenti periodici dell’Iva.
(Articolo del 31 ottobre 2011 aggiornato il15 febbraio 2012)
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