Coloro che hanno scelto di tassare i redditi da locazione di immobili ad uso abitativo con l’imposta sostitutiva del 21% o19% - chiamata cedolare secca (introdotta con l’art. 3 del D.lgs. 23/2011, attuata con il provvedimento Ag. Delle Entrate n. 55394 del 7.4.2011)- devono provvedere a versare il secondo acconto entro il 30.11.2011, utilizzando il codice tributo 1841 se l’ammontare dell’imposta sostitutiva supera 51,65.
In particolare entro tale data dovrà essere versato:
- il 100% (unica soluzione) dell’acconto sulla cedolare secca dovuta per il 2011 per i contratti con decorrenza tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011, ovvero in relazione ai contratti già in corso al 31 maggio 2011 se l’acconto è di importo inferiore a 257,52 euro;
- il 60% (seconda rata) dell’acconto sulla cedolare secca dovuta per il 2011 per i contratti in corso al 31 maggio 2011, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro.
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1) La determinazione dell’acconto
Per determinare l’acconto per il periodo d'imposta 2011, occorre distinguere i contratti in funzione della loro decorrenza.
- Contratti già in corso al 31.05.2011 (o scaduti o risolti volontariamente). In questo caso se l’importo da versare è:
- ≥ 257,52 euro l’acconto va pagato in due rate:
- la prima, di importo pari al 40% dell'acconto che doveva essere versata entro il 6 luglio 2011 (ovvero dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, con la maggiorazione dello 0,40%);
- la seconda, di importo pari al 60% dell'acconto, entro il 30.11.2011;
- < 257,52 euro va pagato in un’unica soluzione entro il 30.11.2011.
- ≥ 257,52 euro l’acconto va pagato in due rate:
- Contratti con decorrenza compresa tra l'01.06.2011ed il 31.10.2011. In tale caso l’acconto deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30.11.2011, anche se di importo ≥ a 257,52 euro.
- Contratti che decorrono dall'01.11.2011. L'acconto non è dovuto e la relativa imposta sostitutiva dovuta per il 2011 sarà regolata a saldo, nel 2012.
L'acconto non è dovuto e la relativa cedolare secca è versata interamente a saldo, in alternativa:
- se l'importo su cui calcolare l'acconto medesimo non supera euro 51,65;
- se il contratto di locazione decorre dall'01.11.2011(disposizione dettata in via transitoria per il 2011. In questo caso, la relativa imposta sostitutiva dovuta per il 2011 sarà regolata a saldo nel 2012).