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INTERMEDIARI ABILITATI E CAF: TAGLI E RIDUZIONI AI COMPENSI CON LA LEGGE DI STABILITÀ

Intermediari abilitati e Caf: tagli e riduzioni ai compensi con la Legge di Stabilità

Dal 1° gennaio 2012, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2012 all’art. 4 commi 30-35, numerosi i tagli e le riduzioni ai compensi previsti agli intermediari abilitati e ai Centri di assistenza fiscale, spettanti per l’attività di assistenza fiscale e per la trasmissione tramite Entratel degli F24 per conto dei clienti

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I commi da 30 a 35 dell’art. 4 della Legge di Stabilità hanno confermato i tagli ai compensi spettanti per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni dei redditi da parte dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e dagli intermediari abilitati, nonché la soppressione del compenso di 1,03 euro per l’invio di ogni F24 trasmesso tramite Entratel dagli intermediari abilitati per conto dei clienti.

1) Assistenza fiscale: riduzione dei compensi per Caf e Intermediari abilitati

Il compenso previsto per l’elaborazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati (Modello 730) ed erogato dallo Stato agli intermediari abilitati e ai Caf-dipendenti viene ridotto da 16,29 euro a 14,00 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e da 32,58 euro a 26,00 euro per l’elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

La nuova misura troverà applicazione a partire dal 2012, quindi a partire dalla elaborazione e trasmissione dei modelli 730/2012 (redditi 2011).

2) Assistenza fiscale dei sostituti d’imposta: compenso bloccato

Il compenso spettante ai sostituti d’imposta che scelgono di prestare assistenza fiscale e svolgono le attività indicate nell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, non ha subito nessuna riduzione, ma resterà bloccato per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013, ovvero non viene previsto nessun adeguamento Istat, quindi il compenso rimarrà fermo a 13,03 euro per ogni 730 ricevuto (26,06 euro per ogni 730 in forma congiunta).

Si ricorda che il compenso corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

3) Invio delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto

Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni non spetta più il compenso, a carico del bilancio dello Stato, di 1,03 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel.

I soggetti in questione sono quelli indicati dall’art. 3 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322:
  1. gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  2. i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  3. le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico linguistiche;
  4. i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
  5. gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4) Invio F24 tramite Entratel: Compenso eliminato

Dal 2012 non verrà più corrisposto agli intermediari abilitati il compenso di 1,03 euro previsto per il servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, quindi per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa tramite Entratel.
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