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LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE – INNALZATO IL LIMITE DI FATTURATO

Liquidazione Iva trimestrale – innalzato il limite di fatturato

I limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità Semplificata, non rilevando più il volume d’affari ma l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente; questo quanto previsto dalla Legge di stabilità 2012

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La Legge di stabilità 2012 appena varata innalza i limiti per consentire le liquidazioni periodiche dell’Iva con cadenza trimestrale, ma non quelli che permettono di pagare il saldo d'imposta entro il 16 marzo dell'anno successivo.

Dal 1° gennaio 2012, le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali (con riguardo all’attività commerciale esercitata) potranno liquidare l’Iva trimestralmente ed effettuare il relativo versamento entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, se nell’anno precedente hanno conseguito un ammontare di ricavi:
  • non superiore a 400.000 euro (per le Imprese esercenti attività di servizi)
  • non superiore a 700.000 euro (per le Imprese esercenti altre attività diverse dalla prestazione di servizi)
Non rileverà più l’importo del volume di affari, ma quello dei ricavi, quindi, anche i contribuenti con un volume d'affari superiore a 516.456,90 euro (309.874,14 euro nel caso di attività di servizi), ma con ricavi non superiori a 700.000 euro (400.000 nel caso di attività di servizi), potranno optare per la liquidazione Iva trimestrale, continuando però a versare l'imposta dell'ultimo trimestre (saldo Iva annuale) entro il 16 febbraio dell'anno successivo (non c’è stata alcuna modifica dei limiti indicati nell’art. 7 comma 1 del DPR 542/1999).

I contribuenti potranno trovarsi nelle seguenti situazioni:
  • volume d’affari superiore a 516.456,90 euro (309.874,14 euro nel caso di attività di servizi)
  • ammontare dei ricavi non superiore a 700.000 euro (400.000 euro nel caso di attività di servizi)
In questo caso i contribuenti potranno optare per la liquidazione Iva trimestrale continuando però a versare il saldo Iva annuale entro il 16 Febbraio dell’anno successivo.
  • volume d’affari non superiore a 516.456,90 euro (309.874,14 euro nel caso di attività di servizi)
  • ammontare dei ricavi non superiore a 700.000 euro (400.000 euro nel caso di attività di servizi)
In questo caso i contribuenti potranno optare sia per la liquidazione Iva trimestrale che per il versamento del saldo Iva annuale entro il 16 Marzo dell’anno successivo.

1) Prima della Legge di Stabilità 2012 – i limiti per l’accesso alla liquidazione Iva trimestrale

Come noto, il D.L. n. 70/2011 (Decreto sviluppo 2011), convertito dalla Legge n. 106/2011 ha previsto, per effetto dell'innalzamento delle soglie di ricavi, un ampliamento dei contribuenti che possono accedere al regime contabile semplificato.
In particolare, la tenuta della contabilità semplificata è ora consentita qualora nell'anno precedente non sia stato superato il seguente nuovo limite di ricavi:

limiti per la tenuta della CONTABILITA' SEMPLIFICATA :

per le Imprese esercenti attività di servizi

Ricavi anno precedente

vecchio limite

nuovo limite

non superiori a € 309.874,14

non superiori a € 400.000

per le Imprese esercenti altre attività diverse dalla prestazione di servizi

Ricavi anno precedente

vecchio limite

nuovo limite

non superiori a € 516.456,90

non superiori a € 700.000


Tuttavia il Decreto in questione non aveva modificato i limiti di accesso all'opzione per le liquidazioni IVA trimestrali, i quali rimanevano i seguenti.

limiti per poter optare per la LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE:

Volume d'affari anno precedente

Imprese esercenti attività di servizi

non superiore a € 309.874,14

Imprese esercenti altre attività

non superiore a € 516.456,90


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