Dal 1° gennaio 2012, le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali (con riguardo all’attività commerciale esercitata) potranno liquidare l’Iva trimestralmente ed effettuare il relativo versamento entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, se nell’anno precedente hanno conseguito un ammontare di ricavi:
- non superiore a 400.000 euro (per le Imprese esercenti attività di servizi)
- non superiore a 700.000 euro (per le Imprese esercenti altre attività diverse dalla prestazione di servizi)
I contribuenti potranno trovarsi nelle seguenti situazioni:
- volume d’affari superiore a 516.456,90 euro (309.874,14 euro nel caso di attività di servizi)
- ammontare dei ricavi non superiore a 700.000 euro (400.000 euro nel caso di attività di servizi)
- volume d’affari non superiore a 516.456,90 euro (309.874,14 euro nel caso di attività di servizi)
- ammontare dei ricavi non superiore a 700.000 euro (400.000 euro nel caso di attività di servizi)
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1) Prima della Legge di Stabilità 2012 – i limiti per l’accesso alla liquidazione Iva trimestrale
Come noto, il D.L. n. 70/2011 (Decreto sviluppo 2011), convertito dalla Legge n. 106/2011 ha previsto, per effetto dell'innalzamento delle soglie di ricavi, un ampliamento dei contribuenti che possono accedere al regime contabile semplificato.In particolare, la tenuta della contabilità semplificata è ora consentita qualora nell'anno precedente non sia stato superato il seguente nuovo limite di ricavi:
limiti per la tenuta della CONTABILITA' SEMPLIFICATA :
per le Imprese esercenti attività di servizi
Ricavi anno precedente |
|
vecchio limite |
nuovo limite |
non superiori a € 309.874,14 |
non superiori a € 400.000 |
per le Imprese esercenti altre attività diverse dalla prestazione di servizi
Ricavi anno precedente |
|
vecchio limite |
nuovo limite |
non superiori a € 516.456,90 |
non superiori a € 700.000 |
Tuttavia il Decreto in questione non aveva modificato i limiti di accesso all'opzione per le liquidazioni IVA trimestrali, i quali rimanevano i seguenti.
limiti per poter optare per la LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE:
Volume d'affari anno precedente |
|
Imprese esercenti attività di servizi |
non superiore a € 309.874,14 |
Imprese esercenti altre attività |
non superiore a € 516.456,90 |