È uscita il 4 novembre 2011 una circolare del ministero dell’Economia per fugare i dubbi interpretativi sull’art. 49 del DLgs 231/2007 (normativa antiriciclaggio) modificato dal decreto legge 138 del 13 agosto 2011 che ha ridotto da 5.000 a 2.500 euro i limiti nell’uso del contante per le transizioni tra i privati .
Il problema era nato da molte segnalazioni da parte di istituti di credito che avevano ritenuto di dover comunicare all’amministrazione finanziaria come irregolari e quindi sanzionabili tutti i versamenti o prelevamenti dai conti correnti uguali o superiori a 2500.
Il ministero sottolinea invece che la violazione della norma si ha solo per i trasferimenti rispetto ai quali esistano “concreti elementi” che facciano sospettare il pagamento di un bene o di un servizio non tracciabile superiore alla soglia. La sanzione, lo ricordiamo , può arrivare al 40 per cento della somma trasferita.
Tali concreti elementi devono essere indicati dagli istituti nella comunicazione al Ministero per la valutazione di possibili illeciti.
1) Le segnalazioni dei libretti di deposito al portatore
• per quelli che superano il nuovo limite di 2.500 euro è previsto l’obbligo di trasformazione in libretti nominativi o la loro estinzione Gli istituti sono tenuti a fare la segnalazione delle violazioni entro 30 giorni dal momento in cui il libretto viene presentato allo sportello bancario. Ugualmente non vi è obbligo di segnalazione per i libretti oggetto di procedura di ammortamento
• per i libretti invece che contenevano somme superiori ai 5.000 euro al 30 giugno e non regolarizzati entro il 30 settembre scorso la segnalazione è già obbligatoria.
2) Per ulteriori dettagli sulle modalità di uso dei contanti vedi anche:
Contanti: il nuovo limite è 2.500 Euro