L'ipotesi di una prossima eliminazione del superbollo rispunta tra gli emendamenti all’esame delle Commissioni Finanze e Bilancio della nuova Riforma Fiscale del Governo Meloni.
Pare infatti, che il Governo stia valutando di eliminare una serie di microimposte e tra queste spunterebbe anche il c.d. superbollo, ovvero l'addizionale erariale alla tassa automobilistica dovuto dai possessori di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a una determinata soglia.
Al momento nulla è ancora deciso, e in attesa di novità, riepiloghiamo importi, scadenze e modalità di pagamento del superbollo auto.
Il superbollo è un’addizionale erariale alla tassa automobilistica. Si tratta, in sostanza, di un ulteriore importo da versare oltre all’ordinario bollo auto, con la differenza che, mentre quest’ultimo è una tassa regionale il superbollo è destinato alle casse dello Stato.
L’addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. “superbollo”) è stata introdotta a partire dal 2011 dall’art. 23, comma 21, del D.l. 98/2011, per autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore ai 225 kW (pari a 306 cavalli).
La Manovra Monti ha, però, inasprito il superbollo dal 1° gennaio 2012 (art. 16, comma 1, D.L. n. 201/2011) portandolo da € 10 a € 20 per ogni kW superiore alla soglia ed ha altresì stabilito che il tributo sia applicato su tutte le autovetture e gli autoveicoli con potenza effettiva del motore superiore a 185 kW (pari a 252 cv).
Essendosi abbassata la soglia di potenza dai 225 ai 185 kW, a partire dal 2012, la platea interessata è divenuta molto più ampia.
Per il versamento si deve utilizzare il “Mod. F24 elementi identificativi”, che non permette compensazioni, indicando il codice tributo 3364. Gli omessi o ritardati versamenti saranno puniti con la sanzione pari al 30% dell’importo omesso.
1) Superbollo: chi deve pagare
Il superbollo va versato da tutti i contribuenti che, alla scadenza del termine utile per il pagamento del bollo (tassa automobilistica), risultano possessori di veicoli con potenza superiore ai 185 kW. Per possessori si intendono:
- i proprietari;
- gli usufruttuari;
- gli acquirenti con patto di riservato dominio;
- gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, così come risultano essere iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico).
I veicoli interessati, essendo quelli di potenza superiore a 185 kW, saranno, quindi, quelli di grossa cilindrata quali berline di lusso, auto sportive e grandi Suv.
Per verificare se la proprio auto è soggetta o meno all’addizionale erariale sulla tassa automobilistica è sufficiente controllare sul libretto di circolazione il valore della potenza del motore, espresso in kW.
Il superbollo è dovuto per anni solari e non è frazionabile, di conseguenza in caso di prima immatricolazione, è dovuto per intero senza alcun ragguaglio ai mesi di possesso o detenzione, mentre il bollo auto ordinario viene versato per un numero variabile di mesi, in base a quanti mesi effettivi intercorrono dall’immatricolazione alla prima scadenza.
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2) Superbollo: a quali auto si applica
Il superbollo deve essere pagato per le auto iscritte al PRA (pubblico registro automobilistico), per tale ragione, il superbollo non è dovuto se:
- il veicolo è stato venduto prima del 1° gennaio 2023 (nel caso di specie) mediante la stipula di un atto pubblico o di una scrittura privata con firme autenticate;
- il veicolo può fruire di un regime di esenzione dal pagamento della tassa automobilista, come nel caso delle esenzioni disposte dall’art. 17 del DPR 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), tra le quali si ricordano l’esenzione spettante per gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelle per i veicoli in dotazione dei corpi armati dello Stato;
- il veicolo per il trasporto promiscuo di persone è stato consegnato, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi; per tali veicoli, infatti, opera il regime di interruzione dell’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica ai sensi dell’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953. Pertanto, per il periodo di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica, anche l’addizionale erariale non dovrà essere corrisposta e ritornerà dovuta al termine del periodo di interruzione, secondo le regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione;
- il veicolo è classificato come “storico” (cioè sono decorsi almeno 30 anni dalla sua costruzione), in quanto, come tale, gode dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica disposta dall’art. 63 della Legge n. 342/2000.
3) Superbollo: calcolo
Il superbollo è pari a 20,00 euro per ogni kW che eccede i 185 kW per un veicolo nuovo.
Pertanto per esempio:
- nel caso di un’autovettura con potenza pari a 250 kW, l’importo da versare sarà pari a € 1.300: (250-185) = 65 --> 65 × 20,00 = € 1.300
- nel caso di un’autovettura con potenza pari a 200 kW, l’importo da versare sarà pari a € 300: (200-185) = 15 --> 15 × 20,00 = € 300
L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente, sul suo sito internet, un calcolatore del superbollo, per agevolare i contribuenti: "Calcolo del superbollo servizio gratuito Agenzia delle Entrate".
E' tuttavia prevista una riduzione graduale del superbollo in base all’età del veicolo (data di costruzione), in particolare:
- si riduce al 60% (12,00 € per ogni kW eccedente i 185 kW), dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo;
- si riduce al 30% (6,00 € per ogni kW eccedente i 185 kW), dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo ;
- si riduce al 15% (3,00 € per ogni kW eccedente i 185 kW), dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo;
- non è più dovuto, dopo 20 anni dalla data di costruzione del veicolo.
Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione. L’anno di costruzione si presume coincidente con l’anno di immatricolazione, salvo prova contraria.
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4) Superbollo: modalità di versamento
Il pagamento del superbollo deve essere effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento del bollo auto (articolo 3 del Decreto del 7 ottobre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze), ma con modalità di versamento differenti, essendo differenti i soggetti destinatari del gettito. Infatti:
- la tassa automobilistica (bollo auto) va versata alla propria Regione o Provincia Autonoma, tramite la piattaforma pagoPA,
- il superbollo è un’addizionale erariale che va appunto versata all’Erario, con il modello “F24 elementi identificativi”.
Per esempio se un veicolo presenta la scadenza del bollo auto in aprile, da pagare a maggio 2023, entro lo stesso mese di maggio 2023 dovrà essere versato anche il superbollo.
Di conseguenza, i soggetti possessori, a vario titolo, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185Kw e con bollo scadente ad esempio ad aprile 2023, devono versare entro il prossimo 31 maggio, oltre che al bollo, anche l’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. “superbollo”).
Il pagamento del superbollo deve essere effettuato con il modello “F24 elementi identificativi”, utilizzando il codice tributo:
- “3364” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011”.
E' esclusa la compensazione.
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5) Superbollo: sanzioni
In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30% dell’importo non versato.
Sebbene non esplicitato dalla norma, il richiamo al regime sanzionatorio di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 fa ritenere che, in caso di omesso o insufficiente versamento del superbollo, il contribuente possa sanare spontaneamente la violazione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso come per il bollo ordinario.
In tal caso, per il versamento della sanzione e degli interessi dovranno essere utilizzati rispettivamente i seguenti codici tributo:
- “3365” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011, Sanzione”;
- “3366” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Interessi”.