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DETRAZIONE 36 PER CENTO: I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 20/E/2011. POSSIBILE IL TAGLIO NEL 2012

Detrazione 36 per cento: i chiarimenti della circolare 20/E/2011. Possibile il taglio nel 2012

La disciplina della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione degli immobili è stata oggetto di alcune modifiche nel decreto sviluppo e nella manovra di Ferragosto che ha concesso la possibilità al venditore dell’immobile di mantenere il diritto all’agevolazione, anche dopo l’atto di compravendita.

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Sulla norma, che riguarda quasi 7 milioni di contribuenti resta l’incognita di una ulteriore sostanziale novità: in caso non vada in porto la prevista  riforma delle agevolazioni fiscali e assistenziali entro il settembre 2012  il Governo  dovrà provvedere alla riduzione lineare del 5% su queste detrazioni. Oltretutto nella manovra di Ferrragosto questo taglio era riferito solo alle spese sostenute dopo il 1 ottobre 2012 ,  in un intervento della settimana scorsa alla Camera è sembrata ancora possibile la retroattività. Si parla comunque di detrazioni da conteggiare nella dichiarazione 2013.

1) Rivediamo la disciplina dell’agevolazione del 36% aggiornata a ottobre 2011

L’agevolazione del 36%, introdotta con la Legge 449/1997, consente al proprietario di un immobile abitativo (o titolare di altro diritto reale sull’immobile), che esegue lavori di ristrutturazione, di detrarre dall’Irpef dovuta il 36% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 48.000 Euro, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
Dal 1° ottobre 2006, i 48.000 Euro si riferiscono alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione, ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante a ciascuno sull’ammontare complessivo di spesa. Gli interventi agevolabili sono:
• la manutenzione straordinaria;
• le opere di restauro e risanamento conservativo;
• i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali.
Per poter beneficiare dell’agevolazione è richiesta la comunicazione preventiva all’Azienda Sanitaria Locale e il pagamento tramite bonifico. A seguito del decreto sviluppo 2011 sono stati abrogati questi adempimenti:
• invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara;
• indicazione distinta del costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
La Finanziaria 2010 ha prorogato fino all’anno 2012 tale agevolazione, che pertanto sarà valida per i lavori di ristrutturazione effettuati fino al 31.12.2012.

2) I chiarimenti della circolare 20/E/2011

La circolare 20/E 2011 ha fornito una serie di chiarimenti su casi particolari riguardanti la disciplina della detrazione : Vediamo i principali.


1. Casa in comproprietà e  bonifico o fattura recanti un solo nominativo -

Se entrambi i coniugi sostengono le spese per i lavori di ristrutturazione della casa in comproprietà, ma le fatture e i bonifici sono intestati ad uno solo di essi, la spesa può essere detratta anche dall’altro coniuge, purché nella fattura viene annotata la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultimo. In ogni caso, il coniuge che non aveva personalmente spedito la comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve indicare, il codice fiscale del soggetto che l’ha inoltrata. Comunque,  a prescindere dal rapporto tra i comproprietari, anche se i codici fiscali dei soggetti interessati non compaiono né in fattura né nel bonifico, tutti i proprietari, in base all’onere effettivamente sostenuto, possono fruire della detrazione purché la fattura venga integrata con l’indicazione della spesa sostenuta da ciascun interessato.

2. Acquisto box da impresa costruttrice -

La L. 448/2001 ha esteso l’agevolazione del 36% anche al caso di acquisto di unità immobiliari facenti parte di interi fabbricati ristrutturati da imprese di costruzione, per i lavori eseguiti entro il periodo 01.01.2008-31.12.2012 purché gli immobili siano assegnati o alienati entro il 30.06.2013. 

In caso di acquisto di box pertinenziale intestato a ciascun coniuge al 50%, la detrazione spetta limitatamente ai costi sostenuti dall’impresa, e da questa documentati. Pertanto, in quest’ultimo caso, l’agevolazione spetta in base all’onere effettivamente sostenuto e, ad esempio, potrà essere attribuita anche solo ad un coniuge se costui indica in fattura di aver provveduto interamente alla spesa.


3. Immobile ristrutturato concesso dall’erede in comodato gratuito a terzi
L’erede
che concede in comodato gratuito a un terzo l’immobile ristrutturato dal de cuius non potrà più continuare a beneficiare della detrazione del 36%, poiché attraverso il comodato la disponibilità del bene passa al comodatario. La C.M. n. 24/E del 10.06.2004 infatti aveva chiarito che in caso di decesso del soggetto beneficiario, la fruizione dell’agevolazione si trasmette all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del ben cioè l’immediata disponibilità dell’immobile, anche non adibito ad abitazione principale.

3) Scarica la Circolare del giorno con casi ed esempi pratici:

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