Il D.L. 70/2011del 13 maggio 2011 ha introdotto una importante novità nell’utilizzo della scheda carburante, lo strumento per la detrazione dell’IVA sugli acquisti di carburante per autotrazione introdotto già nel 1977 e utilizzato da milioni di imprese , lavoratori autonomi, professionisti.
In pratica il comma 2 dell’art. 7 del decreto (convertito in legge il 7 luglio 2011) prevede “l’esonero dalla compilazione della scheda carburante in caso di acquisto esclusivo tramite carte di credito, di debito e prepagate” emesse da banche, istituti finanziari e da Poste italiane. Questo in quanto i dati del cliente detenuti da questi istituti rendono i soggetti già chiaramente identificabili. In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti, si sottolinea che l’esonero vale solo per acquisti riferibili al periodo di liquidazione IVA del soggetto, pagati in forma elettronica per tutto il periodo, senza eccezioni.
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1) Dubbi, forma e sostanza nella scheda carburante
E' stato avanzato qualche dubbio sulle basi giuridiche per questa semplificazione in quanto le ricevute POS emesse al momento del pagamento con la carta non costituiscono documenti rilevanti ai fini IVA quindi resta poco chiaro sulla base di quale principio possano essere valide per la detrazione .
Inoltre tali ricevute contengono alcuni ma non tutti i dati essenziali richiesti dalla scheda carburante ovvero ad esempio non contengono i dati del veicolo o i chilometri percorsi (per le imprese). Ricordiamo infatti che la forma di questo documento è sempre stata lasciata alla discrezione del contribuente ovvero adattabile alle esigenze lavorative del singolo soggetto, ferma restando la conformità nella sostanza al modello allegato al DPR 444/ 1997 che ha regolato al materia nel dettaglio e prevedeva le informazioni da riportare obbligatoriamente in ogni scheda.
2) La scheda carburante prima del DL 70/2011
Riassumiamo brevemente le caratteristiche richieste per la corretta tenuta della scheda carburante:
COMPILAZIONE di una scheda per ogni veicolo e per ogni periodo di liquidazione IVA ;
ACQUISTI VALIDI: solo quelli da impianti di distribuzione stradali ed autostradali ma non in self service o comunque senza adeguate informazioni sulla destinazione d’uso del carburante (solo per autotrazione)
DATI OBBLIGATORI:
• dati del veicolo: costruttore, modello targa
• dati dell’acquirente: nome cognome o ragione sociale, partita IVA
• data del rifornimento
• corrispettivo totale comprensivo di IVA
• dati dell’esercente dell’impianto, ubicazione e firma
• chilometri percorsi alla fine del mese o trimestre (solo per le imprese)
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