Ti potrebbero interessare:
- Il Bilancio delle cooperative agricole (e-Book)
- La disciplina delle cooperative sociali (e-Book)
- La società cooperativa (e-Book)
- La società a responsabilità limitata (e-Book)
1) Regime previgente
Ai sensi dell’art. 1, comma 460 della L. n. 311/2004, per le società a mutualità prevalente, alla formazione del reddito imponibile non concorre:
- la quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria (riserva legale);
- il 3% dell'utile destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
In base a tale norma, nei confronti delle cooperative e dei loro consorzi a mutualità prevalente si applicavano (e si applicheranno ancora per il 2011) le seguenti regole:
- le cooperative a mutualità prevalente diverse da quelle agricole e della piccola pesca, erano soggette a IRES per una quota di utili netti annuali (indipendentemente dal fatto che fossero stati o meno accantonati a riserva indivisibile) pari al 30%;
- le cooperative di consumo dovevano scontare l’imposta sul 55% dell’utile conseguito.
2) Incremento della tassazione degli utili
Con l’obiettivo di aumentare la pressione fiscale in riferimento ad alcune categorie, a partire dal 2012, si riduce del 10% l’esclusione dal reddito imponibile delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente. Pertanto, la quota degli utili netti che concorre alla formazione del reddito imponibile delle cooperative passerà:
- dal 30% al 40%, per le cooperative di produzione e lavoro e i loro consorzi;
- dal 55% al 65%, per le cooperative di consumo e i loro consorzi.
Restano escluse da tale aumento le cooperative agricole e della piccola pesca, così come le cooperative sociali.
3) Utile non assoggettato a tassazione
Le nuove percentuali rappresentano delle quote minime di tassazione, nel senso che la restante parte di utile netto annuale potrà beneficiare dell’esclusione dal reddito imponibile qualora sia destinata a:
- riserva indivisibile (ai sensi dell’art. 12 della L. n. 904/1977);
- fondo mutualistico, nella misura pari al 3% degli utili netti (ai sensi dell’art. 11 della L. n. 59/1992);
- rivalutazione gratuita delle quote o delle azioni (ai sensi dell’art. 7 della L. n. 59/1992).
4) Tassazione della riserva minima obbligatoria
Per tutte le cooperative viene, invece, ridotta del 10% la totale esclusione dal reddito degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria. Infatti, se prima della modifica l’utile accantonato a riserva minima obbligatoria era escluso da imposizione, ora lo stesso dovrà essere tassato nella misura del 10%.Si ricorda, al riguardo, che in linea generale le cooperative devono destinare a riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali. Di conseguenza, il risultato finale sarà un maggior imponibile pari al 3% degli utili netti.