HOME

/

DIRITTO

/

COOPERATIVE E CONSORZI

/

COOPERATIVE: TAGLIO AI BENEFICI FISCALI

Cooperative: taglio ai benefici fiscali

La Manovra di Ferragosto 2011 limita le agevolazioni fiscali spettanti alle cooperative, attraverso l’innalzamento del 10% della tassazione degli utili netti annuali, per le cooperative a mutualità prevalente, e la tassazione pari al 10% della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria, per tutte le cooperative.

Ascolta la versione audio dell'articolo
La normativa relativa alle società cooperative, in particolare quelle e mutualità prevalente, prevede una serie di agevolazioni fiscali che sono state ridotte nel tempo. In questo senso è intervenuta anche la Manovra di Ferragosto 2011 che modifica la percentuale di tassazione degli utili netti annuali, introducendo altresì la tassazione di una parte dell’utile accantonato alla riserva minima obbligatoria. Le nuove norme troveranno applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2012. Nella determinazione degli acconti per il 2012, l’imposta 2011 va ricalcolata applicando le nuove disposizioni.

1) Regime previgente

Ai sensi dell’art. 1, comma 460 della L. n. 311/2004, per le società a mutualità prevalente, alla formazione del reddito imponibile non concorre:

  • la quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria (riserva legale);
  • il 3% dell'utile destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.


In base a tale norma, nei confronti delle cooperative e dei loro consorzi a mutualità prevalente si applicavano (e si applicheranno ancora per il 2011) le seguenti regole:

  • le cooperative a mutualità prevalente diverse da quelle agricole e della piccola pesca, erano soggette a IRES per una quota di utili netti annuali (indipendentemente dal fatto che fossero stati o meno accantonati a riserva indivisibile) pari al 30%;
  • le cooperative di consumo dovevano scontare l’imposta sul 55% dell’utile conseguito.

2) Incremento della tassazione degli utili

Con l’obiettivo di aumentare la pressione fiscale in riferimento ad alcune categorie, a partire dal 2012, si riduce del 10% l’esclusione dal reddito imponibile delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente. Pertanto, la quota degli utili netti che concorre alla formazione del reddito imponibile delle cooperative passerà:

  • dal 30% al 40%, per le cooperative di produzione e lavoro e i loro consorzi;
  • dal 55% al 65%, per le cooperative di consumo e i loro consorzi.


Restano escluse da tale aumento le cooperative agricole e della piccola pesca, così come le cooperative sociali.

3) Utile non assoggettato a tassazione

Le nuove percentuali rappresentano delle quote minime di tassazione, nel senso che la restante parte di utile netto annuale potrà beneficiare dell’esclusione dal reddito imponibile qualora sia destinata a:

  • riserva indivisibile (ai sensi dell’art. 12 della L. n. 904/1977);
  • fondo mutualistico, nella misura pari al 3% degli utili netti (ai sensi dell’art. 11 della L. n. 59/1992);
  • rivalutazione gratuita delle quote o delle azioni (ai sensi dell’art. 7 della L. n. 59/1992).

4) Tassazione della riserva minima obbligatoria

Per tutte le cooperative viene, invece, ridotta del 10% la totale esclusione dal reddito degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria. Infatti, se prima della modifica l’utile accantonato a riserva minima obbligatoria era escluso da imposizione, ora lo stesso dovrà essere tassato nella misura del 10%.
Si ricorda, al riguardo, che in linea generale le cooperative devono destinare a riserva legale almeno il 30% degli utili netti annuali. Di conseguenza, il risultato finale sarà un maggior imponibile pari al 3% degli utili netti.
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

COOPERATIVE E CONSORZI · 23/10/2024 Cooperative: aggiornati limiti dell'attivo di bilancio

Decreto MIMIT 8 ottobre con novità per le Cooperative: aggiornamento triennali per l'attivo di bilancio in GU del 18 ottobre

Cooperative: aggiornati limiti dell'attivo di bilancio

Decreto MIMIT 8 ottobre con novità per le Cooperative: aggiornamento triennali per l'attivo di bilancio in GU del 18 ottobre

Quote versate ai consorzi: quando sono soggette a IVA

Le Entrate chiariscono quando si paga l'IVA sulle quote cortili: risposta a interpello n 164/2024

Contributo imprese all'Antitrust: in scadenza il 31.07

Contributo antitrust: che cos'è, chi lo paga e entro quando

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.