Il contribuente ricorse in Commissione tributaria provinciale avverso l’atto di accertamento, ritenendo inapplicabile, nei suoi confronti, quanto disposto dall’art. 32, commi 1 e 2, del DPR 600/73, perché esso si riferisce alla categoria di reddito dei lavoratori autonomi.
Il ricorso veniva proposto anche per:
• l’illegittimità della procedura di acquisizione dei dati bancari in quanto già esaminati in una precedente verifica fiscale effettuata nei confronti della società di cui egli era socio;
• la carenza di motivazione nell’autorizzazione all’accertamento bancario;
• il protrarsi dei tempi per l’accertamento , durato oltre i limiti previsti dalla legge tributaria;
• l’infondatezza dell’atto impositivo perché i versamenti contestati avevano tutti una puntuale giustificazione debitamente documentata.
Quanto richiesto dal ricorrente fu rigettato sia in primo che in secondo grado.
Di conseguenza, il contribuente, allegata l’opportuna documentazione consistente in pronunce del tribunale tributario a lui favorevoli, propose ricorso per Cassazione.
Il Collegio è dovuto intervenire, preliminarmente, in merito alla questione della documentazione allegata nel ricorso, dichiarando immediatamente, anche sulla scorta di giurisprudenza recente, che era irrilevante ai fini della decisione.
La Corte di Cassazione ha poi fornito la sua interpretazione chiarendo che , per il combinato disposto degli art. 32 e 38 del DPR 600/73 , “la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia a natura dell'attività dagli stessi svolta e dalla quale quei redditi provengano, la qual cosa in particolare è da ritenersi per quanto relativo all'applicabilità della presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2”; quindi , qualora vengano effettuati dei versamenti su c/c intestati ad un soggetto, in sede di verifica debbono essere giustificati, altrimenti il Fisco li imputa a reddito imponibile, a prescindere dalla natura dell’attività lavorativa svolta dal contribuente.
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Per il commento completo ed il testo integrale della sentenza scarica il documento al seguente link:Per i versamenti bancari l’onere della prova in sede di verifica fiscale riguarda tutti i contribuenti - Sent. Cass. 19692/2011