A seguito di un’istanza di interpello proposta da una società operante nella progettazione e assistenza informatica, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 71/E del 6 luglio 2011, ha fornito chiarimenti in merito al corretto utilizzo del modello predisposto dall’Amministrazione finanziaria per la comunicazione, ai sensi del DL n. 40 del 25 marzo 2010, successivamente convertito con legge del 22 maggio 2010, delle operazioni effettuate tra i soggetti economici soggetti ad IVA e gli operatori economici che hanno la sede nei paesi elencati dai DDMM del 04/05/1999 e 21/11/2001 e loro successive modificazioni .
In buona sostanza, l’Agenzia delle entrate specifica che è imposto l’obbligo di comunicazione al Fisco per tutte le operazioni effettuate con operatori economici situati in Paesi black list, anche se formalmente riconducibili a una partita Iva rilasciata da uno Stato a fiscalità ordinaria e quindi territorialmente rilevante.
In particolare era stato chiesto all’Amministrazione finanziaria una specifica spiegazione per compilare il quadro A1 nel quale sono presenti due campi, uno denominato “Codice Iva estero” e l’altro “Codice fiscale estero”.
In caso specifico presentato nella circolare , l’Amministrazione fiscale ha chiarito che le operazioni poste in essere dal contribuente istante sono attribuibili alla società operante in territorio a fiscalità privilegiata nonostante nei documenti contabili (fattura) risulti partita IVA di un paese non black list quindi entrambi i dati , codice fiscale del paese Black List e partita IVA vanno riportati nel modello.
1) Commento alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate N. 71/E del 6 Luglio 2011
Per il commento dettagliato e il testo della risoluzione scarica il documento al link seguente:R.M. N. 71/E 2011: Comunicazione al Fisco delle operazioni effettuate con operatori economici situati in Paesi “black list”