Vediamo in dettaglio la novità e alcuni dubbi interpretativi sui quali si attendono chiarimenti di prassi.
1) Cosa prevede la nuova norma sulla riscossione coattiva?
Nei trenta giorni successivi l’Agenzia provvederà ad avviare la riscossione coattiva ovvero invierà comunicazioni che intimano il pagamento entro il 31 dicembre 2011. In assenza di ciò i soggetti sconteranno due conseguenze:
• una sanzione del 50% delle somme definite e non versate, oltre alle sanzioni e agli interessi già maturati . Tale sanzione deriverà da un provvedimento della Agenzia stessa.
• una stretta sui controlli fiscali sui periodi successivi a quelli condonati, per i quali sono ancora in corso i termini di accertamento , anche su attività svolte con codice fiscale diverso, ossia dopo chiusura della partita iva precedente o in forma societaria. Su quest’ultimo punto non è chiaro come sarà applicabile ad esempio sull’attività di un soggetto partecipe di una società di capitali.
I contribuenti interessati secondo il dettato letterale della legge (“somme non versate anche dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle“) dovrebbero dunque essere solo quelli che hanno ricevuto le cartelle di pagamento già entro la fine del 2008. Qualche dubbio persiste invece nel caso di un soggetto già accertato come inesigibile dall’Agenzia per liquidazione o fallimento.
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2) La proroga dell’accertamento ai fini IVA
Sul tema di un eventuale proroga "a posteriori" del periodo di accertamento va tenuto conto che la posizione non è isolata o del tutto nuova. Da ricordare infatti la sentenza della Corte Costituzionale (n. 247/2011) che ha confermato la legittimità del raddoppio dei termini dell’accertamento in presenza di violazioni di carattere penale.