Continuando il nostro viaggio all’interno delle “Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato delle revisione legale dei conti”, nella versione in pubblica consultazione sul sito del CNDCEC, troviamo al paragrafo R50.20. alcune indicazioni su come affrontare una questione spinosa: la spaccatura interna al Collegio qualora, redigendo la relazione di revisione, uno dei sindaci-revisori non concordi con le conclusioni degli altri membri e voglia rendere esplicito il proprio dissenso.
In tali casi il sindaco dissenziente deve preliminarmente esprimere le proprie motivazioni al Collegio, nel corso di un incontro che va documentato all’interno delle carte di lavoro; successivamente il Collegio stesso comunica alla Direzione la situazione creatasi.
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1) Si aprono a questo punto due possibili scenari:
- tutti i sindaci sottoscrivono la relazione di revisione: in questo caso la relazione, redatta nel corpo secondo il punto di vista della maggioranza dei sindaci, riporta in calce il nominativo e le motivazioni del dissenziente; tale soluzione consente l’emissione di una relazione sottoscritta di comune accordo da tutti i sindaci, assicura la pubblicità del dissenso e soddisfa l’esigenza di separare la responsabilità del sindaco dissenziente da quello della maggioranza del Collegio;
- il sindaco dissenziente non intende firmare la relazione: in questo caso la maggioranza dei sindaci sottoscrive la relazione, indicando l’esistenza di un dissenso. Il sindaco dissenziente ha quindi diritto di poter riferire autonomamente all’assemblea la propria difforme opinione; in nessun caso, tuttavia, può redigere una propria e alternativa relazione.
Val la pena di sottolineare che la “relazione a maggioranza” se da un lato permette di rispettare l’obbligo giuridico della emissione della relazione - evitando che la spaccatura del Collegio comporti un impedimento al normale funzionamento della società - dall’altro potrebbe non assicurare un adeguata informativa ai terzi sulle motivazioni del sindaco dissenziente. Sotto tale profilo la “relazione unitaria” appare sicuramente più efficace.
In appendice alle linee guida viene riportato un modello di relazione unitaria con alcune indicazioni su come formalizzare il dissenso all’interno della stessa.
(Per gentile concessione di La Revisione Legale.it )
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