L’Agenzia delle entrate sul sito: www.telematici.agenziaentrate.gov.it mette a disposizione a tal fine:
• il servizio Entratel per gli intermediari abilitati (commercialisti, consulenti , Caf, Poste Italiane) . Si veda per i dettagli il DPR 322 del 22 luglio 1998)
• il servizio internet /Fisconline per i contribuenti.
Vediamo cosa è previsto dalla normativa in caso di problemi nell’invio telematico.
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1) La procedura di invio telematico
La presentazione della dichiarazione con invio telematico avviene in quattro fasi:
1) compilazione in formato elettronico tramite software fornito dall’Agenzia o distribuito sul mercato
2) controllo tramite il software stesso della conformità con le specifiche tecniche richieste dall’Agenzia (verifica dei campi e dei relativi valori previsti, controlli di congruenza , calcoli automatici
3) Autenticazione del file (che può contenere più dichiarazioni diverse)
4) Invio
Dopo aver completato la trasmissione l’utente (intermediario o contribuente) riceve un messaggio di avvenuta ricezione che però non costituisce ancora prova della avvenuta presentazione
Dopo l’elaborazione dei dati inviati che attribuisce un codice di autenticazione e conformità del file e delle dichiarazioni e li memorizza in un supporto ottico che non consente la modifica dell’originale, vengono emesse le comunicazioni/ricevute agli utenti . Normalmente questo passaggio richiede pochi minuti ma in prossimità della scadenza l’attesa può essere maggiore (di norma non supera i cinque giorni per il servizio Entratel e 1 giorno per il servizio Internet/ Fisconline)
2) Cosa sono le dichiarazioni scartate?
• i dati del contribuente e dell’eventuale intermediario
• i principali dati contabili
• le segnalazioni di errori
• i motivi per l’eventuale scarto della dichiarazione
• il protocollo attribuito al file dal servizio telematico
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3) Cosa fare in caso di dichiarazioni “scartate”?
In caso invece di errori nei dati relativi alla singola dichiarazione, va premesso che essi possono essere di due tipi:
• quelli relativi a dati non previsti o di formato errato evidenziati dal simbolo “***” che vanno necessariamente rimossi (c.d. errori “bloccanti”)
• quelli relativi alla congruenza fra due campi o di calcolo evidenziati dal simbolo “ ***C” che possono essere dovuti a casi particolari non previsti dal sistema e possono essere quindi riconfermati dopo la verifica, in una apposita casella.
Per questi errori nelle singole dichiarazioni il sistema emette anche una ricevuta specifica per ogni dichiarazione inviata, che indica il tipo di errore commesso con un autonomo numero di protocollo. In questo caso, dopo la correzione va predisposto un nuovo file contenente solo le dichiarazioni interessate alle modifiche.
Se una dichiarazione dunque è trasmessa nei termini ma viene scartata dal servizio telematico, essa si considera comunque “tempestiva” se dopo avere effettuato i dovuti controlli e rimozione di eventuali errori viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi dal ricevimento della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne motiva lo scarto.
Ne deriva che coloro che hanno inviato , ad esempio la dichiarazione il 30 settembre 2011 e ricevono, lo stesso giorno, la comunicazione di scarto, possono ripresentare la dichiarazione entro il 5 ottobre 2011 senza alcuna conseguenza.
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