Secondo quanto stabilito dagli artt. 73 e 73-bis della Legge 633/1941, il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione è effettuata a scopo non di lucro a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.
Di conseguenza l'esercente commerciale che intende attivare un servizio di musica d'ambiente nel proprio locale, dovrà rivolgersi preventivamente alla struttura SIAE competente per il territorio (Sede, Filiale, Agenzia) per stipulare l'abbonamento per la musica d'ambiente, le tariffe applicate sono concordate periodicamente con le Associazioni di Categoria degli utenti rappresentative a livello nazionale e approvate dagli Organi Sociali della SIAE; e, oltre all'obbligo di pagamento del compenso per i diritti spettanti alla SIAE, dovuti all'autore della composizione e all'editore del brano, dovrà provvedere anche al pagamento del compenso per i diritti fonografici (diritti connessi discografici o compenso SCF), ovvero quei diritti dovuti al produttore fonografico (casa discografica/etichetta) per la registrazione discografica, ossia l'incisione su supporto dell'opera musicale.
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1) Modalità di riscossione del compenso per diritti fonografici (diritti connessi discografici)
SCF è il consorzio che In Italia rappresenta l'industria discografica nella gestione di tali diritti. Il compenso per i diritti connessi discografici è autonomo e indipendente rispetto a quanto dovuto a SIAE. Chi diffonde musica registrata in pubblico deve riconoscerli entrambi, qualunque sia la modalità impiegata.
La misura del compenso per i diritti connessi discografici è stata definita da SCF d'intesa con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei diversi settori coinvolti (distribuzione, commercio, turismo, servizi ecc.). Si è consolidato, così, anche nel nostro paese, un sistema tariffario di riferimento per la musica d'ambiente: un modello unitario per la tutela dei diritti discografici, riconosciuto e condiviso in maniera trasversale dalle diverse associazioni di categoria.
Il compenso per i diritti connessi discografici è dovuto qualunque sia il mezzo utilizzato: radio, TV cd, cassette, playlist caricate su computer, server o database, radio in store, ritrasmissioni radiofoniche e televisive, oppure sistemi appositamente installati. Tale principio è stato ampiamente riconfermato dalla giurisprudenza, attraverso più sentenze (es. Sentenza Tribunale di Milano n. 2289/2010 ).
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2) Misura del compenso per i diritti connessi discografici
Il predetto consorzio, sulla base delle apposite convenzioni stipulate con le diverse associazioni di categoria (FIPE, Federalberghi, AICA, Confcommercio, ecc.), riconosce ai soggetti obbligati riduzioni della misura del compenso, anche in relazione all'esercizio stagionale dell'attività, qualora lo stesso venga corrisposto entro una determinata data, individuata nella convenzione.
Ecco qui allegata la Tabella di esempio delle Tariffe per i Parrucchieri ed estetiste
Significative agevolazioni tariffarie sono previste per gli operatori aderenti alle Associazioni che hanno sottoscritto con SCF specifiche convenzioni: Confesercenti, Confartigianato, CNA, Casartigiani. Per conoscere le agevolazioni tariffarie contatta la tua associazione.
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3) Il caso degli studi professionali
Di recente il Tribunale di Milano (Sent. 10901/2010 ) ha confermato che la diffusione di musica all'interno di studi professionali privati, come quelli dentistici, rappresenta una forma di pubblica utilizzazione, come definita espressamente nella Legge sul Diritto d'Autore (art. 73 bis - L.D.A. 633/41).
Nello specifico, in linea con quanto già ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza ( sent. C-306/05 - Corte di Giustizia) , la decisione conferma come l'elemento discriminante rispetto all'insorgenza del diritto sia la messa a disposizione delle registrazioni discografiche ‘a un pubblico di persone' , a prescindere dal carattere pubblico o privato del luogo in cui avviene la diffusione di musica.
La sentenza del tribunale di Milano rappresenta un provvedimento estremamente innovativo perché fissa di fatto un principio di applicabilità di più ampio respiro, che interessa tutti gli studi professionali, come per esempio in generale tutte le altre tipologie di studi medici, quelli di avvocati, di architetti, commercialisti, notai.
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