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ESERCIZI COMMERCIALI E MUSICA D'AMBIENTE – DIRITTI SIAE E SCF

Esercizi Commerciali e musica d'ambiente – diritti SIAE e SCF

La diffusione nei locali aperti al pubblico di musica d'ambiente comporta l'obbligo di pagamento dei diritti fonografici, in aggiunta ai diritti SIAE

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La normativa italiana sui diritti d'autore (LDA 633/41) e le direttive dell'Unione Europea tutelano, sia i "diritti degli autori ed editori" per la composizione dei brani (gestiti da SIAE), sia i diritti degli artisti e dei produttori che realizzano le registrazioni discografiche: i c.d. "diritti connessi discografici".

Secondo quanto stabilito dagli artt. 73 e 73-bis della Legge 633/1941, il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione è effettuata a scopo non di lucro a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

Di conseguenza l'esercente commerciale che intende attivare un servizio di musica d'ambiente nel proprio locale, dovrà rivolgersi preventivamente alla struttura SIAE competente per il territorio (Sede, Filiale, Agenzia) per stipulare l'abbonamento per la musica d'ambiente, le tariffe applicate sono concordate periodicamente con le Associazioni di Categoria degli utenti rappresentative a livello nazionale e approvate dagli Organi Sociali della SIAE; e, oltre all'obbligo di pagamento del compenso per i diritti spettanti alla SIAE, dovuti all'autore della composizione e all'editore del brano, dovrà provvedere anche al pagamento del compenso per i diritti fonografici (diritti connessi discografici o compenso SCF), ovvero quei diritti dovuti al produttore fonografico (casa discografica/etichetta) per la registrazione discografica, ossia l'incisione su supporto dell'opera musicale.

1) Modalità di riscossione del compenso per diritti fonografici (diritti connessi discografici)

La riscossione dei compensi connessi alla diffusione della musica d'ambiente è demandata ad un apposito consorzio, denominato SCF (società consortile fonografici).

SCF è il consorzio che In Italia rappresenta l'industria discografica nella gestione di tali diritti. Il compenso per i diritti connessi discografici è autonomo e indipendente rispetto a quanto dovuto a SIAE. Chi diffonde musica registrata in pubblico deve riconoscerli entrambi, qualunque sia la modalità impiegata.

La misura del compenso per i diritti connessi discografici è stata definita da SCF d'intesa con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei diversi settori coinvolti (distribuzione, commercio, turismo, servizi ecc.). Si è consolidato, così, anche nel nostro paese, un sistema tariffario di riferimento per la musica d'ambiente: un modello unitario per la tutela dei diritti discografici, riconosciuto e condiviso in maniera trasversale dalle diverse associazioni di categoria.

Il compenso per i diritti connessi discografici è dovuto qualunque sia il mezzo utilizzato:  radio, TV cd, cassette, playlist caricate su computer, server o database, radio in store, ritrasmissioni radiofoniche e televisive, oppure sistemi appositamente installati. Tale principio è stato ampiamente riconfermato dalla giurisprudenza, attraverso più  sentenze (es. Sentenza Tribunale di Milano n. 2289/2010 ).

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2) Misura del compenso per i diritti connessi discografici

La misura di quanto dovuto per i diritti connessi discografici viene determinata per ogni anno, da SCF ed è generalmente differenziata a seconda della tipologia di esercizio commerciale, e nell'ambito di ciascuna tipologia, a seconda di ulteriori elementi (così, ad esempio, per gli alberghi la misura del compenso è differenziato a seconda delle camere, del numero di “stelle”, per i pubblici esercizi a seconda dei mq di superficie dei locali, ecc.).

Il predetto consorzio, sulla base delle apposite convenzioni stipulate con le diverse associazioni di categoria (FIPE, Federalberghi, AICA, Confcommercio, ecc.), riconosce ai soggetti obbligati riduzioni della misura del compenso, anche in relazione all'esercizio stagionale dell'attività, qualora lo stesso venga corrisposto entro una determinata data, individuata nella convenzione.

Ecco qui allegata la Tabella di esempio delle Tariffe per i Parrucchieri ed estetiste

Le seguenti tariffe riguardano la categoria degli Acconciatori ed Estetisti, che include le seguenti attività: 
Parrucchieri
Barbieri
Estetisti
Le tariffe sono state definite d’intesa con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore, che hanno condiviso, così, con SCF un sistema tariffario di riferimento unitario per la musica d’ambiente.

Significative agevolazioni tariffarie sono previste per gli operatori aderenti alle Associazioni che hanno sottoscritto con SCF specifiche convenzioni: Confesercenti, Confartigianato, CNA, Casartigiani. Per conoscere le agevolazioni tariffarie contatta la tua associazione.

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3) Il caso degli studi professionali

Sempre più di frequente anche gli studi professionali utilizzano musica di sottofondo per rendere più gradevole la permanenza nelle sale d'attesa e, più in generale, nell'intero ambiente di lavoro. Anche il questi contesti l'utilizzo di musica registrata è assoggettato al pagamento del compenso per i diritti discografici .

Di recente il Tribunale di Milano (Sent. 10901/2010 ) ha confermato che la diffusione di musica all'interno di studi professionali privati, come quelli dentistici, rappresenta una forma di pubblica utilizzazione, come definita espressamente nella Legge sul Diritto d'Autore (art. 73 bis - L.D.A. 633/41).

Nello specifico, in linea con quanto già ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza ( sent. C-306/05 - Corte di Giustizia) , la decisione conferma come l'elemento discriminante rispetto all'insorgenza del diritto sia la messa a disposizione delle registrazioni discografiche ‘a un pubblico di persone' , a prescindere dal carattere pubblico o privato del luogo in cui avviene la diffusione di musica.

La sentenza del tribunale di Milano rappresenta un provvedimento estremamente innovativo perché fissa di fatto un principio di applicabilità di più ampio respiro, che interessa tutti gli studi professionali, come per esempio in generale tutte le altre tipologie di studi medici, quelli di avvocati, di architetti, commercialisti, notai.

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Allegato

Tariffe SIAE Acconciatori e Estetisti per la diffusione di musica di sottofondo
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Commenti

emmanuele - 26/09/2019

la tassa di filodiffusione è illegittima in quanto le TV e le radio già versano annualmente i diritti d'autore e i dischi trasmessi in ascolto hanno comunque un bollino che attesta l'avvenuto pagamento dei diritti.

Franco - 10/03/2017

Pago i ladri legalizzati e... recupero...

Arci - 16/02/2017

...lo sport preferito di chi ci governa (nessuno escluso) è quello di svegliarsi al mattino con proposte di legge che certamente favoriscono gli amici degli amici...

Micaela - 13/07/2016

Chiedo, se io ascolto la musica in negozio dal PC a volume basso, tale da sentirlo io e non la clientela, sono tenuta comunque al pagamento della SIAE?

andrea - 10/03/2016

vergogna totale

MARIORI - 17/02/2016

COME BEN DETTO GIA' DA QUALCUNO DI VOI SIAMO DEI COTARDIE LA VERA SCHIFEZZA SIAMO NOI CHE PAGHIAMO SEMPRE INVECE DI IMBOCCARCI LE MANICHE E ANDARE A INFILZARE QUALCUNO A MONTECITORIO CON UNA FORCA COME SI FACEVA NEI SECOLI SCORSI. FACCIAMO SCHIFO NOI

piero - 26/11/2015

CANONE RAI- SIAE- SCF- tre tasse uguali. Se una persona pernotta in un albergo e paga il canone Rai a casa in pratica lo paga 2 volte. Nel conto dell'albergo sono inclusi tutti i servizi (costi) anche se solo qualche spicciolo l'albergatore, almeno per pareggiare, deve mettere il suo costo canone Rai ( guardate che non è poco, ca. 8-10 volte quello di casa) quindi quel cliente ha pagato 2 volte la stessa tassa e così anche per le altre. Ma non si dovrebbe pagare la stessa tassa 2 volte....

Garavaglia maurizio - 01/06/2018

Adesso, con la stessa logica, costituiro' una societa' che tuteli chi fabbrica i coltelli cosi tutti coloro che usano coltelli dovranno pagarmi relativa tassa. Italiani svegliatevi!!!!

ivan - 23/10/2015

Dovrebbero pagare loro visto che facciamo pubblicità alle opere licenziate e contribuiamo a divulgarle, spesso mi si è chiesto di chi era il brano trasmesso nel mio bar. Mi sono stancato di contribuire agli stipendi assurdi dei manager siae ed ho levato tutto, se il cliente vuole canto io, però prima chiedo se lavora per la siae.

Roberto - 22/10/2015

Adesso mi aspetto di pagare una tassa sulla MIA VOCE dato che siamo diventati proprietà dello Stato GABELLIERE. Siamo all'impossibile ormai ! QUI stentiamo a stare aperti con un piccolo negozio e in tutta risposta ci vogliono finire di giustiziare!! MA nessuno si ribella però!

Carmine - 10/09/2015

Non entro nel merito, trovo che si paga troppo in Italia. Gradirei sapere se un circolo privato, con statuto, soci, televisore con abbonamento speciale debba pagare la SIAE. Non fa manifestazioni canore ed altro. Grazie

Laura Balzarini - 20/06/2014

Buongiorno. Ho un attività commerciale di vendita al dettaglio di alimentari. Pago la SIAE da tre anni come previsto dalla legge. Tra due mesi cambierò locale spostandomi in un altro comune e la SIAE mi chiede di pagare un nuovo abbonamento non tenendo conto che per il 2014 ho già versato tutto l'importo dovuto. E' corretto? posso chiedere un rimborso? grazie Laura Balzarini

Janko - 02/08/2013

ci meritiamo PIENAMENTE tutto questo! perché siamo un popolo di CODARDI .... NON SI SPIEGA ALTRIMENTI! guardate in Egitto cosa sta succedendo!

Claudia - 10/05/2013

ma bene!!! uno si fa in quattromila pezzi per cercare di sopravvivere e rendere la sua attività un po' più accattivante..e invece beccati la tassa!! insomma quante volte la devo pagare?? i cd che uso, li ho pagati già con il diritto siae, con il suo bollino..e tutto...ora se voglio sentire un po' di musica la devo ripagare???? che paese incivile è questo?? facciamo così, mettiamola anche sui libri, così la sera prima di addormentarmi, per leggere due pagine pago prima il libro..e poi la tassa per leggerlo!!! NON VI VERGONATE; NO????

Gimenez - 28/07/2012

Ma c'è una via di uscita .... Aquistare i canzone di siti come Jamendo.com, e con la licenza PRO.

Umberto - 15/03/2016

Non mi pare una grande alternativa. Per il mio negozio la differenza tra Rai+Siae+Scf e Jamendo è di circa 30€ l'anno, e la scelta di brani è moolto più limitata

giuseppe - 14/02/2012

Ma facciamola finita con tutte queste tasse del c....non si riesce più neanche a pagare gli affitti e a far pari alla fine del mese e basta,ribeliamoci diciamogli di andare a lavorare a questi esattori della s.i.a.i Ho un negozietto di 100 mq di abbigliamento che si regge a malapena,un pò di musica per non piangere,in pasivo ogni fine mese ed ecco che devi pagare la s.i.a.i ma che andassero a farsi fottere.

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