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1) Iva al 21% a partire dal 17 settembre 2011
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011 della Legge n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto 2011”), è scattato l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria. Alle operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011 dovrà essere, infatti, applicata la nuova aliquota Iva al 20%. In sintesi, le operazioni effettuate:
- prima dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011, resteranno soggette all’Iva ordinaria al 20%;
- a partire dal giorno di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011, saranno soggette all’Iva ordinaria del 21%.
2) Prime istruzioni con il Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2011
Il 16 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate in un Comunicato Stampa, spiega il comportamento da tenere per correggere eventuali errori compiuti dai soggetti passivi nella fase di passaggio dal “vecchio” al “nuovo” regime dell’aliquota Iva. In sostanza, prendendo atto dei problemi, principalmente di carattere tecnico ed informatico, che le aziende, devono affrontare per aggiornare i programmi e le procedure contabili, l’Agenzia delle Entrate consente la regolarizzazione delle operazioni effettuate dal 17 settembre, applicando la “vecchia” aliquota del 20%. La correzione deve avvenire utilizzando la procedura prevista dall’art. 26, comma 1 del DPR n. 633/1972, ossia effettuando una variazione in aumento dell’imposta. La regolarizzazione non comporterà per l’operatore economico alcuna sanzione, se l’imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile.Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 471/1997, l’emissione e/o la registrazione di un documento che riporta un corrispettivo esatto, ma con l’indicazione dell’Iva in misura inferiore a quella dovuta, comporta la sanzione fra il 100 e il 200% dell’imposta non correttamente documentata o registrata, con un minimo di 516 euro. In forza del comunicato delle Entrate, questa penalità non si applica se è emessa una fattura integrativa da far confluire nella liquidazione Iva del periodo di esigibilità dell’operazione originaria.