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CARTELLA ESATTORIALE: ANCHE PRIVA DI MOTIVAZIONE È VALIDA SE SI BASA SULLA DICHIARAZIONE

Cartella esattoriale: anche priva di motivazione è valida se si basa sulla dichiarazione

La cartella esattoriale di pagamento, anche emessa a seguito di controllo automatizzato, se basata sui dati forniti dal contribuente in dichiarazione dei redditi può non riportare indicazione della motivazione.

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La Cassazione civile, con ordinanza n. 16983 del 4 Agosto 2011 ha chiarito che, pur essendo la motivazione elemento imprescindibile di un  provvedimento su cui si basi una pretesa impositiva, essa può non essere necessaria, se il provvedimento scaturisce direttamente dalla dichiarazione presentata dal contribuente.
La Commissione tributaria del Lazio aveva respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate in merito alla ritenuta illegittimità di una cartella di pagamento elevata a seguito di un controllo automatizzato, sia ai fini delle imposte dirette che indirette, effettuato ai sensi del D.P.R. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis.
Contro questa sentenza di diniego, l’amministrazione finanziaria è ricorsa in Cassazione con due motivazioni:

  •  violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 della legge n. 212 del 27 luglio 2000, per aver il giudice di primo grado dichiarato nulla la cartella di pagamento per difetto di motivazione dell’atto,
  •  vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
La Cassazione, accogliendo il primo motivo del ricorso presentato dall’amministrazione finanziaria, ha ribadito quanto sostenuto dalla recente giurisprudenza stabilendo che, “In tema di riscossione delle imposte sul reddito la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima".

1) Commento alla Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16983/2011

Per il commento completo ed il testo integrale della sentenza scarica il documento al seguente link:
E’ valida la cartella esattoriale non motivata purché si basi sulla dichiarazione del contribuente - Ord. Cass. 16983/2011
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