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1) Definizione di “reddito agrario” e di “attività agricola”
Il reddito agrario esprime la redditività media derivante dall’esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno. Esso è determinato con il criterio catastale, cioè mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna coltivazione e deve essere rapportato al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione, impiegati dal soggetto che esercita l’attività agricola.
Ai fini fiscali, la qualificazione del reddito agrario dipende esclusivamente dall’attività svolta. A tal fine, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del TUIR e dell’art. 2135, comma 3 del c.c., per “attività agricole” si intendono:
- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
- le attività agricole “connesse”, cioè quelle esercitate dall’imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. Tali prodotti sono individuati ogni due anni con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
2) Il nuovo elenco aggiornato delle “attività agricole connesse”
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dello scorso 17 giugno ha aggiornato l’elenco delle c.d. “attività agricole connesse”. La nuova lista dei beni è stata individuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Ecco l’elenco aggiornato:
- produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 -10.12.0);
- produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0);
- lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (ex 10.31.0);
- produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0);
- produzione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0);
- produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2);
- produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) (ex 10.62.0);
- trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 - 10.51.2);
- lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3);
- produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4);
- produzione di pane (10.71.1);
- produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2);
- produzione di grappa (ex 11.01.0);
- produzione di aceto (ex 10.84.0);
- produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0);
- produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0);
- disidratazione di erba medica (ex 10.91.0);
- lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0);
- produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0);
- manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi.
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3) Decorrenza del nuovo elenco
Il nuovo elenco ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. Ne deriva che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le norme si applicano già da quest’anno (2011).Ti consigliamo: