Dal 13 agosto 2011 è possibile utilizzare il contante solo per importi inferiori a 2.500 €. La manovra di Ferragosto (art. 2 comma 4 del d.l. 138/2011) è intervenuta sulla legge antiriciclaggio (art. 49 del d.lgs. 231/2007) per favorire la tracciabilità dei flussi di pagamento che avvengono senza l’intervento degli intermediari finanziari. Con questo intervento il Governo mira ad uniformare l’Italia agli altri Paesi europei, dove la media delle transazioni in contanti si aggira intorno al 70%, contro il 90% dell’Italia. Lo scopo è scoraggiare l’uso del contante, strumento che oltre ad essere fonte di riciclaggio è anche mezzo per la gestione del “nero”.
1) L’altalena dei rialzi e dei ribassi
La manovra di Ferragosto interviene sulla norma antiriciclaggio, ma non si tratta di una novità assoluta. Ricordiamo, infatti, che dal 2007 in poi c’è stato un susseguirsi continuo di modifiche alla soglia per l’utilizzo del contante.
Inizialmente il limite per l’uso delle banconote era stato fissato dal d.lgs. 231/2007 a 5.000 € (in vigore dal 29.12.2007), ed era poi aumentato a 12.500 € con il d.l. 112/2008 (in vigore dal 25.06.2008), per poi scendere nuovamente a 5.000 € con il D.l. 78/2010 (in vigore dal 31.05.2010). Senza contare le previsioni contenute nel decreto Visco-Bersani del 2006, secondo cui la soglia doveva essere ridotta addirittura a 100 € a decorrere dal 1° luglio 2009.
Un’altalena continua, che si aggiusta ora a quota 2.500€.
2) Le regole dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del D.l. 138/2011
Quel che interessa ora al contribuente è capire quali sono le regole attualmente in vigore per i pagamenti in contanti.
Le banconote possono essere usate tranquillamente per i pagamenti fino a 2.499 €, a partire da 2.500 €, invece, la transazione deve per forza passare attraverso un intermediario finanziario. La ragione è semplice: quando per un’operazione ci si avvale di un intermediario, questo è obbligato a rilevare l’operazione, identificare le parti interessate e comunicare i dati all’Anagrafe dei rapporti presso l’Agenzia delle Entrate.
Per chi avesse già pensato di aggirare la norma, dividendo il pagamento in più tranches, ciascuna di importo inferiore a 2.500 €, deve sapere che ciò non è possibile. La norma, infatti, prevede che in caso di pagamenti frazionati, nessuno di questi può essere versato in contanti.
Il divieto riguarda anche:
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gli assegni, per i quali dal 13 agosto 2011, se di importo pari o superiore a 2.500 €, è obbligatorio inserire il nome e la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
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i libretti di deposito al portatore, esistenti alla data del 13.08.2011 e con saldo pari o superiore a 2.500 €, devono essere estinti o ricondotti entro la soglia dei 2.499 €. Il termine entro cui effettuare l’operazione è fissato al 30.09.2011.
La sanzione, per chi non rispetta le nuove regole sulla tracciabilità, è compresa dall’1% al 40% dell’importo oggetto del trasferimento. Per coloro che, invece, lasciano invariato il saldo dei libretti al portatore, la sanzione compresa è tra il 10% e il 20% del saldo del libretto stesso.