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TERRENI E PARTECIPAZIONI NON QUOTATE, RIAPERTI I TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE

Terreni e partecipazioni non quotate, riaperti i termini per la rivalutazione

Riapertura dei termini per le rivalutazioni per i beni posseduti alla data del 1° luglio 2011, a fronte del pagamento dell’imposta sostitutiva sul nuovo valore. Per chi ha approfittato di questa opportunità, offerta per la prima volta nel 2002 e più volte riconfermata, e intende farlo ancora, c’è la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta pagata a suo tempo.

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Il Decreto Sviluppo convertito in Legge il 12 luglio n.106 (G.U. 12 luglio 2011, n. 160)ha riaperto i termini per  rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola, sulla base di un’apposita perizia giurata di stima a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva del 2% o del 4% rispettivamente. Con la norma il presupposto per potersi avvalere della rideterminazione è il possesso dei beni al 1° luglio, e il termine entro il quale predisporre la perizia e versare l’imposta sostitutiva (ovvero la prima rata dell’imposta dovuta) è fissato al 30 giugno 2012.

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1) Rimborso in compensazione per chi ha già rivalutato in passato

Con il decreto è stato poi stabilito il diritto al rimborso in compensazione dell’imposta per quei soggetti che, a seguito delle varie disposizioni che hanno previsto la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni, hanno effettuato più volte la rideterminazione del valore del medesimo bene. In questo caso è prevista la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quanto già versato, a titolo di imposta sostitutiva, per la precedente operazione. Se invece non viene effettuato lo scomputo, per la richiesta del rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in precedenza il termine di decadenza di 48 mesi decorre dalla data in cui si è verificata la duplicazione del versamento, cioè dal pagamento dell’imposta relativa all’ultima rideterminazione effettuata. La nuova disciplina si applica anche ai versamenti effettuati alla data di entrata in vigore del decreto, tenendo conto ovviamente dei mesi già trascorsi dal versamento. Infine, per non svantaggiare i soggetti per i quali i termini siano ormai decaduti, prevede una sorta di “riammissione nei termini”, per cui è possibile chiedere comunque il rimborso entro un anno dall’entrata in vigore del decreto.

2) Rivalutazione anche in caso di misure cautelari pregresse

Con l’esame parlamentare del provvedimento, la facoltà di avvalersi della riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni è estesa anche alle società di capitali i cui beni siano stati oggetto di misure cautelari per il periodo di applicazione della normativa sulla rivalutazione. Questa possibilità è condizionata al fatto che l’esito del giudizio abbia consentito agli interessati di riacquistare la piena titolarità dei beni.

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