Nella pratica accade che molte imprese si trovino, ai fini Iva, strutturalmente a credito. È il caso, ad esempio, dei fornitori degli esportatori abituali che, avendo ricevuto la dichiarazione d’intento, sono obbligati ad emettere fattura non imponibile. “Fattura non imponibile” significa che la prestazione non viene assoggettata ad Iva: l’Iva non viene incassata dall’emittente e non si genera il debito verso lo Stato. Queste imprese, però, continuano ad acquistare beni/servizi soggetti ad Iva: l’Iva in questo caso viene pagata dall’acquirente e costituisce un credito nei confronti dello Stato. È abbastanza evidente, allora, che quando questo accade emerge un “disallineamento” tra l’Iva a debito (risultante solo dalle eventuali fatture imponibili) e quella a credito (fatture acquisti), che porta le imprese ad essere strutturalmente creditrici verso lo Stato.
Il credito Iva può essere chiesto a rimborso oppure compensato per pagare altre imposte, ma occorre attendere la presentazione della dichiarazione Iva, che avviene l’anno successivo alla maturazione del credito.
Per rimediare a questo, la legge italiana prevede, a determinate condizioni, di poter compensare il credito Iva da subito, senza attendere la presentazione della dichiarazione. L’unica procedura da mettere in pratica è inviare, prima della compensazione/rimborso, un modello chiamato “Modello Iva TR”, con cui si comunica all’Agenzia delle Entrate l’intenzione a compensare o chiedere rimborso.
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1) Le condizioni per la richiesta di rimborso
La prima condizione per poter chiedere il rimborso Iva trimestrale è aver maturato nel primo, secondo o terzo trimestre del periodo d’imposta un credito IVA > 2.582,28 €.
Inoltre, è necessario che i contribuenti, nel singolo trimestre, abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
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operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all’aliquota media sugli acquisti e importazioni;
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operazioni non imponibili, per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate;
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acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai 2/3 dell’ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni di beni e servizi imponibili;
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status di soggetto non residente:
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identificato direttamente in Italia;
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con rappresentante fiscale in Italia.
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2) La modalità e i termini per l’invio del Modello IVA TR
Il modello IVA TR deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Se il termine cade di sabato o di giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Le prossime scadenze sono quindi:
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31 ottobre 2011 per il 3° trimestre 2011.
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3) Può essere opportuno presentare comunque il modello IVA TR entro il 31.07.2011
I contribuenti che intendono compensare già in agosto un credito IVA infrannuale superiore a € 10.000 devono presentare il modello IVA TR non entro il 22 agosto 2011, bensì entro la scadenza ordinaria del 31 luglio 2011. Infatti, se il contribuente presenta il modello IVA TR il 22 agosto 2011, potrà compensare il credito IVA superiore a € 10.000 solo a partire dal 16 settembre 2011. Se il credito Iva trimestrale non supera la soglia di € 10.000, il problema non si pone in quanto il contribuente potrà compensare tale credito senza dover attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello IVA TR, purché dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge.