• dal 1 gennaio 2012
• dal 1.1. 2008 per la durata di 5 anni (l’anno di inizio attività più i successivi 4).
Il comma 1 lettera B dell’art 27 della legge di conversione n. 111 del 15/7/2011 prevede ora l’applicazione anche oltre i 5 anni per i contribuenti che non hanno compiuto il 35% anno di età
Ad esempio un ventenne che iniziasse una attività nel 2012 potrebbe usufruire del nuovo regime dei minimi addirittura per 15 anni.
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1) Gli altri requisiti in breve
- non abbiano esercitato attività di impresa negli ultimi 3 anni;
- l'attività non sia la prosecuzione di un' altra svolta precedemente (eccetto la pratica professionale obbligatoria).
- l'attività anche in continuità con quella di un altro soggetto non abbia raggiunto nell'anno precedente al cambio di regime un ricavo superiore ai 30.000 euro
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2) Decadenza dall'agevolazione
- abbia conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 30.000 euro
- abbia effettuato cessioni all'esportazione
- abbia distribuito utili di partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
- abbia sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori co.co.co o a progetto.
Cessano inoltre se nel triennio precedente:
- hanno acquistato beni per un ammontare superiore a 15.000 euro;
- si avvalgono di regimi IVA speciali
- sono non residenti
- effettuano esclusivamente o prevalentemente cessioni di immobili o di mezzi di trasporto nuovi
- sono soci o associati di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ( ex art. 116 del TUIR)
3) Il regime per gli ex -minimi dall'1.1.2012
Saranno infatti ancora esonerati:
- dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA;
- dall' IRAP.
La scelta si comunica automaticamente con la presentazione della dichiarazione dei redditi ed ha valore triennale.