Il modello IRAP 2011 prevede anche quest’anno un quadro apposito, denominato IS, per le deduzioni concesse ai contribuenti dall’art. 11 del D.lgs. n. 446/1997, tra cui spicca quello del c.d. “cuneo fiscale”.
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Calcolo IRES e IRAP 2021 - Redditi Società di Capitali
Consolidato nazionale 2021 (excel)
1) Tipologia di deduzioni
L’art. 11 del D.lgs. n. 446/1997 individua determinati costi relativi al personale dipendente ammessi in deduzione dalla base imponibile IRAP. Si tratta, in particolare, della deduzione:
- dei contributi per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (comma 1, lett. a), n. 1));
- forfetaria su base annua di € 4.600 (c.d. deduzione base) o € 9.200 (c.d. deduzione maggiorata), per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato - c.d. “cuneo fiscale” (comma 1, lett. a), nn. 2) e 3));
- dei contributi previdenziali e assistenziali - c.d. “cuneo contributivo” (comma 1, lett. a), n. 4));
- delle spese per addetti alla ricerca e sviluppo, per apprendisti, per disabili e per il personale assunto con contratto di formazione lavoro (comma 1, lett. a), n. 5));
- delle indennità di trasferta dei dipendenti degli autotrasportatori (comma 1-bis);
- forfettaria su base annua di € 1.850 per ogni dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti (comma 4-bis.1).
2) Alternatività delle deduzioni e limite delle deduzioni
Per ogni dipendente la fruizione delle deduzioni:
- del c.d. “cuneo fiscale”;
- del c.d.”cuneo contributivo”,
è alternativa alla fruizione delle deduzioni:
- delle spese per addetti alla ricerca e sviluppo, per apprendisti, per disabili e per il personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- di € 1.850 per ogni dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti.
Resta comunque ferma la deduzione dei contributi assicurativi obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro.
Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse non può in ogni caso eccedere il limite rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro (art. 11, comma 4-septies).
3) Deduzione per il c.d. “cuneo fiscale e contributivo”
La deduzione IRAP finalizzata a contrastare il c.d. “cuneo fiscale e contributivo” si concretizza, relativamente a ciascun dipendente a tempo indeterminato, nella deducibilità:
- di un importo forfetario pari a € 4.600 (c.d. “deduzione base”) o di un importo forfetario pari a € 9.200 (c.d. “deduzione maggiorata”) per i dipendenti impiegati in determinate aree svantaggiate. In caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi, nonché di inizio o cessazione dell’attività in corso d’anno, le deduzioni devono essere ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta. Tali deduzioni vanno indicate a rigo IS2 (a colonna 2), Sezione I del quadro IS;
- del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La deduzione non è riconosciuta per i contributi riferiti ai dipendenti impiegati all’estero e ai soggetti che determinano l’IRAP con il metodo retributivo. La deduzione va indicato a rigo IS3 (a colonna 2), Sezione I del quadro IS.
4) Altre deduzioni alternative a quelle del c.d "cuneo fiscale e contributivo"
Sono integralmente deducibili le spese (salari e stipendi, contributi previdenziali, quota accantonamento TFR, ecc.) sostenute nel periodo d’imposta dal datore di lavoro con riferimento:
- agli apprendisti;
- ai lavoratori disabili;
- al personale assunto con Contratti di Formazione e Lavoro (CFL);
- al personale addetto alla ricerca e sviluppo.
Tali deduzioni vanno indicate a rigo IS4 (colonna 2), Sezione I del quadro IS.
Il decreto IRAP, riconosce, inoltre, a tutti i soggetti passivi IRAP, con l’esclusione delle Pubbliche Amministrazioni, una deduzione pari a € 1.850 per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato o indeterminato impiegato nel periodo d’imposta. Tale deduzione spetta:
- se l’ammontare dei componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione è ≤ a € 400.000;
- con riferimento ad un numero massimo di 5 lavoratori dipendenti impiegati.
La deduzione va esposta a rigo IS5 (a colonna 2), Sezione I del quadro IS.
5) Deduzione dei contributi per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro
I contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (nella generalità dei casi, contributi INAIL) sono deducibili dalla base imponibile IRAP:
- per le imprese, in base al principio di competenza, nei limiti dei contributi dovuti;
- per i lavoratori autonomi, in base al principio di cassa, nei limiti dei contributi pagati nell’anno.
Tale deduzione è sempre cumulabile ai fini IRAP e va indicata al rigo IS1 (colonna 2), sezione I del quadro IS, Mod. IRAP 2011.