Il contribuente impugnava il provvedimento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso.
L'Agenzia proponeva appello lamentando la violazione del principio comunitario di neutralità dell'IVA ma anche questo veniva rigettato.
La Corte considera inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e accoglie invece il ricorso proposto dall’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
La Suprema Corte afferma infatti che per avere diritto al rimborso dell’IVA pagata per beni strumentali il contribuente deve dimostrare l’effettiva dismissione dei beni stessi, anche in presenza di studio professionale chiuso o fermo, per provare la loro stretta inerenza all’attività del contribuente e l’assenza di altro utilizzo, non inerente. .
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1) Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 8692 del 15 Aprile 2011
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