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LA CHIUSURA AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI

La chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti

La manovra correttiva 2011 prevede la chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti non superiori ad euro 20.000,00 al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e di agevolare la gestione complessiva dei procedimenti amministrativi.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il comma 12 dell'articolo 39 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, cosiddetta manovra correttiva), in vigore dal 6 luglio 2011, prevede una chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti.

Secondo le previsioni della manovra correttiva è possibile sanare il modo agevolato le liti tributarie in essere alla data del 1° maggio 2011 con l'Agenzia delle entrate se di valore non superiore ad euro 20.000,00.

Si tratta, precisa la stessa norma, delle liti pendenti davanti alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario, in ogni grado di giudizio.

Sono ricomprese anche le liti pendenti in Cassazione. Con pendenti s'intendono le controversie tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate per le quali, alla data del 1° maggio 2011, è stato presentato ricorso senza che vi sia stata una sentenza definitiva.

Possono essere sanate le liti aventi per oggetto provvedimenti, avvisi di accertamento ed altri atti impositivi, ma non quelle riguardanti il silenzio-rifiuto, il diniego di rimborsi, oltre agli avvisi di liquidazione, ingiunzioni ed iscrizioni a ruolo, salvo eccezioni, quali si riferiscano ad una funzione impositiva e non liquidatoria.

Per quanto riguarda il valore della lite è da verificare l'importo di ciascun contenzioso con riferimento alle somme contestate in toto o integralmente, in caso di contestazione parziale.

Si precisa che la norma fa riferimento alla precedente sanatoria delle liti fiscali pendenti prevista dall'articolo 16 della legge n. 289/2002 attingendo, in particolare, alle relative istruzioni dell'amministrazione finanziaria.

1) Le liti che possono essere definite

Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi della norma in analisi sono sospese fino al 30 giugno 2012.

Inoltre, per le stesse liti fiscali pendenti, sono sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio

In particolare, gli uffici competenti dovranno trasmettere alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello oltre che alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012.

La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione.

2) Le sanzioni e il temine per presentare la domanda di definizione


L'agevolazione stabilisce la domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012 e che sia versata una cifra compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo pari al 50% del valore della lite.

Sanzioni previste (al netto delle somme già versate) Euro 150,00 -> liti d'importo fino ad euro 2.000,00

Per le liti superiori ad euro 2.000,00:
- 10% del valore -> se è soccombente l'Agenzia
- 30% del valore -> se non vi è ancora stata alcuna pronuncia
- 50% del valore -> se è soccombente il contribuente

La minisanatoria prevede che:


• le somme dovute siano versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
• restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;
• con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate verranno stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione relativa alla norma in commento.

Le somme già versate, ai sensi del comma 5 dell'articolo 16, possono essere scomputate da quelle dovute. Si tratta delle somme iscritte a ruolo a titolo definitivo, oltre a quelle a titolo provvisorio. Sono ricompresi, in tale definizione, gli interessi ed i tributi, le sanzioni amministrative, le indennità di mora, purché ancora in contestazione.

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Commenti

Alessandro Montini - 17/11/2011

Ho presentato ricorso alla commissione tributaria provinciale contro un Avviso di Liquidazione ricevuto per perdita dei Benefici fiscali Prima Casa. è una siuazione assimilabile a quanto sancito dalla sentenza di cassazione 20731 del 6 ottobre 2011, e quindi definibile?

vincenzo musto - 29/09/2011

ho perso un ricorso in primo grado alla data del 24 giugno 2011.aderendo al condono devo pagare il 30 o il 50

gian - 03/08/2011

Salve..se le liti nascono dopo il 1 maggio 2011?..come ci si deve comportare?

Enrico Tessarolo - 28/07/2011

Buongiorno, per liti pendenti si intende anche cartelle esattoriali (Equitalia) non pagate e mai contestate relative a debiti IVA, INPS, IRPEF e quant'altro?

Luigia Lumia - 28/07/2011

se non c'è ricorso davanti alle commissioni non c'è lite pendente.

mauro mossa - 27/09/2011

ma con ricorso a commissione tributaria , contro equitalia che pretende un pagamento mai notificato?

maglia michele - 26/07/2011

tra le liti pendenti sono comprese amche quelle riguardanti il diniego del condono art.9 bis della legge 289 del 2002.- Lite nata a seguito del diniego del condono per aver pagata la terza rata con 2 gg.di ritardo.-

sandro asti - 20/07/2011

La norma prevede che siano definibili solo le liti per le quali sia stato presentato ricorso alla data del 01.05.2011 ,quindi esclude le liti potenziali da accertamenti per i quali al 01.05.2011 penda il termine per ricorrere.Che significato ha quando indicato nella seconda parte della lettera c)"Per le stesse sono altresi' sospesi i termini per la proposizione dei ricorsi" considerato che tali situazioni non sono definibili?Grazie

antonio perca - 18/07/2011

Un aiuto: Cito: "Per le liti superiori ad euro 2.000,00: - 10% del valore -> se è soccombente l'Agenzia - 30% del valore -> se non vi è ancora stata alcuna pronuncia - 50% del valore -> se è soccombente il contribuente " questa cosa dove sta scritta? l'articolo 39, comma 12 della manovra finanziaria, rimanda all'articolo 16 della legge 27/12/2002 nel quale è specificato che le liti pendenti si sanerebbero con 150 euro se riguardanti importi inferiori a 2k euro. ovvero con il 10% del valore se superiori a 2k euro. Altro non è specificato. grazie

Luciano Mezzetta - 17/07/2011

La pioggia cada sugli ingiusti e i giusti nella stessa maniera ma....

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