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LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEI CONTRIBUENTI MINIMI, IL TESTO DEFINITIVO DELLA MANOVRA CORRETTIVA

La riforma della disciplina dei contribuenti minimi, il testo definitivo della manovra correttiva

Il nuovo regime dei contribuenti minimi in vigore dal 1° gennaio 2012

Ascolta la versione audio dell'articolo
Il testo definitivo della manovra correttiva (D.l. 98/2011), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6.7.2011, apporta alcune modifiche al nuovo regime dei contribuenti minimi, rispetto a com’era stato previsto nella prima bozza.

1) Requisiti

Dal 1° gennaio 2012 il regime dei contribuenti minimi si applica per 5 anni, in particolare:

  • per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e,
  • per i quattro successivi.

Potranno accedere al regime dei minimi solo le persone fisiche che:

  • intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione;
  • hanno intrapreso un’attività d’impresa, arte o professione successivamente al 31.12.2007;

a condizione che:

  • non abbiano esercitato attività artistica professionale o imprenditoriale negli ultimi 3 anni;
  • l’attività non costituisca mera prosecuzione di un’altra svolta precedentemente (salvo il periodo di pratica obbligatorio).È prevista, invece, la possibilità che il contribuente continui l’attività svolta da un altro soggetto se i ricavi dell’anno precedente a quello di accesso al regime non superano i 30.000 €.


L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sarà del 5%.


Secondo la nuova disciplina il regime dei minimi cessa quando i contribuenti:

  • nell’anno solare precedente:
    • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi superiori a € 30.000;
    • hanno effettuato cessioni all’esportazione;
    • hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con apporto costituito da solo lavoro;
    • hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori co.co.co. o collaboratori a progetto;
  • nel triennio solare precedente, hanno effettuato acquisti di beni per un ammontare complessivo superiore a € 15.000;
  • si avvalgono di regimi speciali Iva
  • sono non residenti;
  • effettuano esclusivamente o prevalentemente cessioni di immobili ex articolo 10, numero 8), DPR 633 del 1972 o di mezzi di trasporto nuovi ex articolo 53, comma 1, del Decreto Legge numero 331 del 1993;
  • sono soci/associati di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ex art. 116 del Tuir.

2) Regime per gli ex-minimi

Regime ad hoc per gli ex-minimi, ossia per coloro che pur non potendo beneficiare del nuovo regime o vi fuoriescano sono in possesso dei requisiti previsti dai commi 96-97-98-99 dell’art. 1 della L. 244/2007. Tali soggetti saranno esonerati:
• dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
• dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva;
• dall’Irap.

3) Altre novità

Sono stati abrogati il primo e secondo periodo del comma 117 dell’art. 1 della L. 244/2007, riguardanti:
• la decorrenza del regime dal 1° gennaio 2008;
• il calcolo degli acconti IRPEF per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario a quello dei minimi.

Allegato

D.l. 98/2011
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Commenti

Franco - 16/07/2011

concordo pienamente con la contraddizione esposta da Dino. Io sono un contribuente minimo dal novembre 2009 e quindi non ho capito se posso ancora esserlo nel 2012 e per quanto tempo ancora. Grazie per una risposta.

Gianluca - 16/07/2011

Mi associo al commento di Dino. Sinceramente non si è capito poi molto da quello che viene scritto. ni particolare sul punto secondo cui: "Potranno accedere al regime dei minimi solo le persone fisiche che: hanno intrapreso un’attività d’impresa, arte o professione successivamente al 31.12.2007; a condizione che: non abbiano esercitato attività artistica professionale o imprenditoriale negli ultimi 3 anni". Anche io sono un contribuente minimo, ma a dirla tutta non mi è chiaro se potrò beneficiare o meno dell'agevolazione del 5%. Aspettiamo e vediamo che succederà!

Dino - 12/07/2011

Ma non è un controsenso questo: "Potranno accedere al regime dei minimi solo le persone fisiche che: hanno intrapreso un’attività d’impresa, arte o professione successivamente al 31.12.2007; a condizione che: non abbiano esercitato attività artistica professionale o imprenditoriale negli ultimi 3 anni;" ??? Io sono contribuente minimo da gennaio 2008, libero professionista, rientrerei nell'imposta sostitutiva al 5% per un anno oppure no? Non riesco a capirlo francamente.. mah..

Filippo - 11/07/2011

qualcuno si e' posto il problema della deducibilita' dei contributi previdenziali (finora ammessa per i minimi ma non per le nuove iniziative)? Direi che e' un punto fondamentale - forse l'unico!- per capire la reale portata del nuovo regime in termini di convenienza per i contribuenti...

Silvio - 07/09/2011

la chiarezza e la trasparenza non abitano in Italia.Detto ciò, a mio parere, se la P.IVA decorre dal 01.01.2008 e nei 3 anni precedenti (2005-2006-2007)non si ha esercitato attività artistica professionale o imprenditoriale, si rientra nel nuovo regime dei minimi. Un dubbio che chiedo a voi di sciogliermi è il seguente: ultra 35enne che, nel 2012, apre P.IVA e non ha svolto nei 3 anni prima alcuna attività prof o imprenditoriale, può aderire al nuovo regime dei minimi x 5 anni e beneficiare dell'imposta al 5%?

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