Il quadro RE dell’Unico 2016 va compilato per dichiarare i redditi conseguiti nel 2015 dai lavoratori autonomi che determinano il reddito con il regime analitico. Quando un professionista o un artista effettua una cessione di un bene strumentale rileva una plusvalenza o una minusvalenza che concorrono alla formazione del reddito imponibile e pertanto vanno dichiarate. L’art. 54 del T.U.I.R ai commi 1-bis; 1-bis.1 e 1-ter delinea il comportamento da attuare nel caso in cui si realizzino una plusvalenza o una minusvalenza per i professionisti, e come queste influenzano il reddito. Facciamo il punto.
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1) Le minusvalenze del professionista
L’art. 54 del T.U.I R al comma 1-bis.1 specifica che concorrono a diminuire il reddito imponibile, le minusvalenze dei beni strumentali (esclusi gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione) se:
- sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.
Si precisa che concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni mobili e immobili strumentali: il requisito della strumentalità cioè dell’utilizzo del bene nell’attività d’impresa è condizione fondamentale per poter imputare correttamente questi valori. I beni per dar luogo a minusvalenze devono avere queste caratteristiche:
- Beni mobili acquistati dopo il 04 luglio 2006
- Beni immobili acquistati tra il 2007 ed il 2009. Dal 2010 le cessioni dei beni immobili sono irrilevanti perché le quote di ammortamento del costo di acquisto del bene sono indeducibili. Per approfondire questo aspetto leggi lo speciale:la deducibilità degli immobili strumentali del professionista
2) Le plusvalenze del professionista
L’art. 54 comma 1-bis del TUIR precisa che concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
- sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.
Specularmente, per dar luogo a plusvalenze la cessione deve riguardare o beni mobili acquistati dopo il 4/7/2006 o beni immobili acquistati tra il 2007 e il 2009.
3) La determinazione del valore delle plusvalenze e delle minusvalenze
L’art 54 al comma 1-ter del T.U.I.R specifica che “si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.”
Quindi ai fini del calcolo della plus/minusvalenza è necessario:
- confrontare il corrispettivo percepito con il costo fiscale non ammortizzato
- confrontare il valore normale del bene con il costo fiscale non ammortizzato nel caso in cui non ci sia il corrispettivo. Per definire il valore normale si può ricorrere all’art. 14 del testo unico dell’I.V.A (d.p.r 633/72) che specifica: “Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi”
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4) Esempio di calcolo plusvalenze e minusvalenze da cessioni di beni parzialmente deducibili
In base a quanto chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/e del 2006 se le plusvalenze o le minusvalenze derivano dalla cessione a titolo oneroso di beni strumentali il cui costo non sia integralmente deducibile, le differenze rilevano in proporzione tra :
- l’ammortamento fiscalmente dedotto
- l'ammortamento effettuato ai fini civili.
Esempio:
- Dati di acquisto:
- Costo d’acquisto: 36.600 euro iva compresa (30.000 euro di imponibile +6.600 di iva)
- costo ammortizzabile: 33.960 euro (pari a 30.000 euro di imponibile ed al 60% dell’iva→ La percentuale di detraibilità IVA sui veicoli è il 40%, pertanto il restante 60% è indetraibile e diventa un costo. 60%*6.600=3.960). 30.000+3.960=33.960 euro di costo ammortizzabile
- Il coefficiente di ammortamento civile è il 25% di 33.960 pari a 8.490,00 euro annui
- Il valore massimo fiscalmente riconosciuto di un’autovettura è 18.076 euro, di cui è possibile dedurre il 20% pari a 3.615,20 euro totali.
- Il coefficiente di ammortamento fiscale è il 25% di 3.615, 250 euro pari a 903,80 euro annui
- Si rivende nel 2015 a 25.000 euro iva compresa (pari a 2.022)
Tabella di calcolo:
Anno |
COSTO STORICO DELL’AUTO |
AMMORTAMENTO CIVILISTICO COEFF. DI AMM. 25% |
AMMORTAMENTO FISCALE |
VALORE RESIDUO DELL’AUTO |
2013 |
33.960 euro |
8.490,00 (33.960,00 X 25%) |
Euro 903,80 (25% X 18.076 X 20%) |
Civilistico 25.470,00 Fiscale 2.711,40 |
2014 |
33.960 euro |
8.490,00 euro (33.960,00 X 25%) |
903,80 Euro (25% X 18.076 X 20%) |
Civilistico: 16.980,00:Fiscale 1807,60 |
2015 |
33.960,00 euro |
VENDITA DEL VEICOLO A 25.000,00 EURO |
||
Plusvalenza realizzata: 25.000 – 16.980 = 8.020,00 Quota plusvalenza che concorre alla formazione del reddito 8.020 (-2.022 di iva) X 10,65% = 5.998 X 10,65% = 638,51 euro di plusvalenza tassabile Dove la percentuale dell’10,65% è stata ottenuta dal rapporto tra ammortamento fiscale e ammortamento civile: {(903,80+ 903,80) : (8.490+8.490)} X 100= 10.65% e i 2.022 euro di iva sono quelli imputati nella fattura di vendita del veicolo |