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IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO DELLA CEDOLARE SECCA PER IL 2011

Il versamento dell’acconto della cedolare secca per il 2011

Entro il 6 luglio 2011 il versamento della 1° rata d’acconto della cedolare secca

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Il versamento in acconto della cedolare secca per il 2011 è stato differito al 06.07.2011 (ovvero al 05.08.2011 con la maggiorazione dello 0,40%) dal DPCM del 12.05.2011. Tale versamento deve essere considerato in maniera unitaria. Quindi, per verificare se l’importo debba essere versato in due rate o in unica rata, ovvero per verificare se l’acconto non sia dovuto, occorre sommare tutti gli importi dovuti per ogni contratto di locazione per cui sia stata esercitata la relativa opzione.

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1) Le regole per il versamento dell'acconto della cedolare secca per il 2011

La cedolare secca dovrà essere versata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche. Ne consegue che l’annunciato slittamento del termine del 16.06.2011 al 06.07.2011 (secondo la proroga concessa con il DPCM del 12.05.2011) riguarderà anche il versamento della cedolare secca.
Per il 2011 è previsto un regime transitorio, in base al quale:

  • l’acconto è pari al 85% dell’imposta dovuta per il 2011 e sarà determinato esclusivamente applicando il metodo previsionale;
  • l’acconto non è dovuto e l’imposta è versata interamente a saldo se l’importo è ≤ 51,65;
  • l’acconto della cedolare secca non entra nel Modello 730 e non sarà liquidato in busta paga dal sostituto. Il contribuente dovrà pertanto provvedere autonomamente a calcolare e versare l’acconto tramite il Modello F24;
  • per i contrati in corso nell’anno 2011 il versamento in acconto della cedolare secca deve avvenire:
    • entro il 30.11.2011 in un’unica soluzione se l’importo è < 257,52 €;
    • entro il 06.07.2011 la prima rata (40%) se l’importo è ≥ 257,52 €;
    • entro il 05.08.2011 la prima rata (40%) maggiorata dello 0,40 % se l’importo è ≥ 257,52 €;
    • entro il 30.11.2011 la seconda rata (60%) per l’importo restante;
  • per i contratti in corso alla data del 31.05.2011 e quelli scaduti o oggetto di risoluzione volontaria prima del 31.05.2011, il pagamento deve avvenire in due rate;
  •  per i contratti con decorrenza successiva al 31.05.2011 il versamento dell’acconto è effettuato in un’unica soluzione entro il 30.11.2011;
  • per i contratti con decorrenza dall’01.11.2011 l’acconto non è dovuto.

Con la Circolare n. 26/E/2011 viene ufficializzata la possibilità di ridurre l'acconto Irpef se si opta per la cedolare. In particolare, l'Agenzia precisa che l’acconto Irpef per il 2011 si riterrà correttamente determinato se pari al 99% dell’Irpef dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta precedente senza considerare il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili abitativi per i quali, nel 2011, il contribuente si avvale della cedolare secca per l’intero periodo di imposta.
Anche coloro che hanno già presentato il modello 730, possono avvalersi della possibilità di riduzione del primo acconto. Per questo occorre presentare al sostituto d’imposta un'apposita comunicazione per indicare i minori importi a titolo di acconto che si intendono versare.

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