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1) Oneri del datore di lavoro
- comunicare ai propri dipendenti che devono richiedere il numero di protocollo della propria malattia quando il medico predispone il certificato e lo devono comunicare all’Azienda nel momento in cui ne vengono a conoscenza;
- inviare mensilmente allo studio del consulente del lavoro tutti i certificati medici che riceve/preleva dall’INPS. Il datore di lavoro, aderendo ai servizi messi a disposizione dall’INPS per la trasmissione telematica, potrà usufruire del nuovo servizio per la richiesta on-line delle visite fiscali, in via di definizione.
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2) Oneri del lavoratore
- chiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica (può anche chiederne copia cartacea o l’invio alla propria casella di posta elettronica);
- segnalare tempestivamente al proprio datore di lavoro l’assenza e l’indirizzo di reperibilità, se diverso dalla residenza o dal domicilio abituale;
- fornire al proprio datore di lavoro il numero di protocollo identificativo del certificato medico;
- recapitare o inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione di malattia al proprio datore di lavoro e il certificato medico all’INPS, qualora risulti impossibile, per il medico, inviare telematicamente il certificato di malattia.
Fermo restando l’onere in capo al datore di lavoro di richiedere all’INPS l’attivazione del servizio per prelevare o ricevere gli attestati di malattia, la proroga al 13 settembre 2011 consentirà una migliore organizzazione e una capillare informazione ai dipendenti mediante consegna o affissione in bacheca dell’allegato comunicato, aggiornato con la nuova scadenza. Anche i datori di lavoro domestico dovranno adeguarsi alle nuove procedure, potranno però semplificare le incombenze facendosi comunicare dal lavoratore il numero di protocollo informatico del certificato utile a recuperare l’attestazione di malattia.
Sono obbligati alla trasmissione telematica: - i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale; - i medici convenzionati col il Servizio Sanitario Nazionale (medicina generale, specialisti e pediatri di base).
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3) Comunicato ai lavoratori dipendenti
- Comunicare tempestivamente all’azienda lo stato di malattia nei termini previsti dalla normativa contrattuale o dalla prassi aziendale.
- Comunicare al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio, il numero di protocollo dell’attestato di malattia rilasciato dal medico.
- Trasmettere, entro due giorni, eventuali certificati cartacei rilasciati dal medico in caso di disservizi dei sistemi informatici, all’INPS e al datore di lavoro con le modalità vigenti precedentemente l’entrata in vigore della procedura telematica.
L’inosservanza delle predette disposizioni potrà determinare l’applicazione del procedimento disciplinare previsto dal CCNL e, ove ne ricorrano le condizioni, la sospensione dell’indennità economica di malattia.
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