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SICUREZZA LAVORO – PREVENZIONE SALUTE E SICUREZZA DALLA PARTE DELLE DONNE E DEL LAVORO (SECONDA PARTE)

Sicurezza Lavoro – prevenzione salute e sicurezza dalla parte delle donne e del lavoro (seconda parte)

Fornire elementi di conoscenza in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, alla luce delle disposizioni vigenti in Italia è un obiettivo per il quale si lavora su parecchi fronti.

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Sviluppare un’organizzazione del lavoro armonica e attenta ai temi della produttività, della competitività, della conciliazione lavoro-famiglia, in un’ottica di sicurezza e benessere organizzativo è una delle priorità individuate nella riforma del modello contrattuale, condivisa dalle parti sociali e dal Governo.

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1) Sicurezza sul lavoro: introdotta dal T.U. 81/2008

La sicurezza su lavoro in ottica di genere è un concezione innovativa introdotta dal T.U. 81/2008 che già nel primo articolo cita “garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati” per poi ribadire nell’art. 28 “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”.

Il tema della differenza necessita di un aggiornamento costante. Si rendono pertanto necessarie azioni di informazione e formazione sia per i lavoratori e le lavoratrici che per tutte quelle figure che si occupano di sicurezza sul lavoro. IL T.U. abolisce la neutralità del lavoratore. Il lavoratore non è un concetto astratto ma è un individuo ben definito, di età, genere, nazionalità, .. diverse e di questo una valutazione dei rischi, compresi quelli connessi allo stress lavoro-correlato, per essere effettuata in modo adeguato deve tenere conto. Anche se è in forte aumento il numero delle donne occupate il mondo del lavoro è declinato al maschile. Finora le problematiche legate alla differenza tra uomini e donne sono state trascurate.
L’attenzione alle lavoratrici era circoscritta alla sola maternità, prevedendo misure di tutela particolare rivolte alle donne in gravidanza e in allattamento di altri aspetti della vita biologica femminile fino ad ora non si era tenuto conto: il ciclo mestruale, la fertilità, la menopausa. Anche l’organizzazione del lavoro, gli spazi, gli orari, gli utensili, le attrezzature sono pensate per un mondo maschile. I dati tossicologici su cui sono stati fissati i limiti di esposizione a sostanze potenzialmente nocive provengono da studi su individui di sesso maschile, quando è provato che uomini e donne rispondono in modo di verso anche quando impiegati nello steso settore. Per quanto riguarda poi i rischi psicosociali e i rischi emergenti le donne sono molo più esposte a sindrome da stress.

Le donne sono costantemente sottoposte a stress da multiruolo, legato al triplo lavoro di professionista madre e casalinga, alla difficoltà di conciliazione, alla insoddisfazione data da un lavoro in cui manca il riconoscimento delle capacità e l’avanzamento di carriera; per non parlare dello stress causato da discriminazione, violenza fisica e psicologica, mobbing. Per tutte queste ragioni le donne si ammalano di più e patologie quali la depressione sono in aumento esponenziale A livello nazionale il Ministero del Lavoro di concerto con l’Ufficio della Consigliera delle Pari opportunità ha lanciato la campagna “Sicuramente noi”.

2) Promuovere la valutazione dei diversi rischi, potenzialmente esistenti in ambiente lavorativo

Attraverso il D.lgs. 81 del 2008 si possono promuovere una attenzione più diffusa e dunque operare anche dalla parte delle donne. Infatti il D.lgs. n.81/2008 persegue l’obiettivo di elaborare un “manuale d’uso”, anziché un testo legislativo facendo emergere con chiarezza alcuni principali indicatori di tale scelta. L’introduzione dell’obbligo di individuazione delle procedure e l’inserimento di queste nel documento di valutazione dei rischi, ne è uno degli esempi più significativi, così come la precisione nel definire il ruolo del dirigente e del preposto aziendale in tema di sicurezza.

Ma il cardine centrale è sicuramente rappresentato dall'introduzione della “tipicità” dei lavoratori, nel nuovo modello di valutazione del rischio. Per la prima volta in linea con le priorità del programma europeo, si coniuga la valutazione dei diversi rischi, potenzialmente esistenti in ambiente di lavoro, con le specificità delle lavoratrici e dei lavoratori, tenendo conto delle variabili relative alla tipicità della popolazione lavorativa. Oltre a considerare la componente “età” delle lavoratrici e dei lavoratori, il nuovo articolato legislativo prevede che si consideri le potenziali influenze dello “stress lavoro correlato”, della “provenienza da altri Paesi” e della “differenza di genere”. L'introduzione esplicita della componente relativa alla “differenza di genere”, rappresenta sicuramente una spinta di grande valore non solo sul piano culturale, ma senza dubbio per la ricerca e gli studi sul tema. Divenendo un obbligo specifico il tener conto dell'influenza della componente di genere nell’analisi e valutazione dei rischi, le diverse discipline scientifiche devono intensificare le ricerche e gli studi, giungendo ad integrare, sviluppare ed aggiornare le informazioni e i dati limitati a disposizione.

L'attenzione utilizzata dal legislatore nel richiamare puntualmente nella valutazione dei rischi l'ottica della “differenza di genere” – superando la mera attenzione al solo mondo del femminile in ambiente di lavoro per il periodo circoscritto della maternità (riferito al quale se ne conferma, comunque, nel nuovo testo legislativo la piena tutela) – non solo pone in evidenza e concretezza la valorizzazione e specificità, in ambiente di lavoro, dei due sessi durante tutto l'arco della vita lavorativa, ma rafforza di riflesso anche un'attenzione alla tutela specifica del genere maschile che, sotto l'insegna della prevenzione a carattere “neutro” è andata perdendosi negli anni, rischiando una sotto-valutazione in alcuni casi anche potenzialmente generatrice di specifici rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, ma senza dubbio sul piano degli studi e della ricerca di forme nuove e sempre più adeguate di tutela.
Le conoscenze in nostro possesso ci permettono già di poter attuare una adeguata e puntuale analisi dei rischi in ciascun ambito lavorativo che vada a garantire un significativo livello di protezione psico-fisica delle lavoratrici, per tutto l’arco della loro vita lavorativa, che garantendo la piena tutela, tenda al raggiungimento di uno stato di benessere sul luogo di lavoro. Pur conoscendo le cause scatenanti le condizioni di disturbo e danno in ambito lavorativo, è comunque ancora oggi più diffusa la conoscenza delle patologie che delle fonti di rischio, per una disattenzione all’analisi e valutazione dei rischi accurata e specifica per genere, e una carente e poco diffusa attività informativa volta al promuovere, un’azione costante di auto-tutela e prevenzione da parte delle stesse lavoratrici e lavoratori nei riguardi delle fonti di rischio. Tra le più frequenti patologie oggi sofferte si registrano: la sindrome del tunnel carpale; la tendinite; l’epicondiliti (dolore al gomito); le periartriti, gli avvelenamenti da sostanze chimiche, i danni da agenti cancerogeni e le lesioni dorso-lombari.

Sul piano regolamentare, una risposta significativa e grande rilevanza merita la novità introdotta dal legislatore con il d.lgs.81/2008, nell'aver previsto che il processo di valutazione dei rischi debba obbligatoriamente tenere conto di diversi elementi legati alla tipicità dei soggetti tra cui, in particolare, le specificità rappresentate dalla differenze di genere.
Tale valutazione è mirata a cogliere le fonti di rischio ambientale di lavoro,rumore,agenti chimici, biologici, movimentazioni di carichi, videoterminali, vibrazioni, ma anche la relazione tra il tipo di lavoro, l’ambiente in cui si svolge e le caratteristiche tipiche delle lavoratrici e dei lavoratori presenti nelle diverse popolazioni lavorative, tenendo conto di cinque fondamentali fattori : età, genere, stress lavoro-correlato,provenienza da altri paesi, tipologia contrattuale La vera sfida che si è aperta è quella di rendere tutte queste innovazioni di garanzia, reali interventi posti in essere in tutte le realtà lavorative a tutela di ogni lavoratrice e lavoratore senza alcuna distinzione, ritardo o, mancanza di valutazione. La Commissione Consultiva permanente del Ministero del lavoro prevista dal d.lgs. 81/2008 ha operato, attraverso l’articolazione dei gruppi di lavoro, sulla predisposizione di linee guida, con una area del sito del Ministero dedicata alle tematiche e agli ambiti di intervento nei quali il Ministero è chiamato ad operare in materia di salute e sicurezza nel lavoro, in linea con quanto stabilito dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico in materia di salute e sicurezza,modificato dal decreto legislativo 5 agosto 2009 n 106.

La strada che si vuole percorrere è quella della costruzione e diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro, riservando ampio spazio a tutte le attività ed iniziative che concorrono ad un efficace contrasto del fenomeno degli infortuni sul lavoro, nella consapevolezza di dover promuovere un vero e proprio cambiamento culturale in cui il cittadino, a prescindere dal proprio ruolo, sia parte di un collettivo processo di sensibilizzazione e responsabilizzazione. All’interno della sezione è possibile accedere alle informazioni relative ad aree tematiche che sono cruciali ai fini della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alle iniziative in corso e ai compiti istituzionali svolti, così come alle attività intraprese in collaborazione con le istituzioni nazionali ed internazionali, ai quesiti posti sulle modalità di applicazione della normativa e alla normativa di attuazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Tenuto conto delle integrazioni relative alla disciplina sulla valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D.lgs. n. 81/2008 - Testo Unico per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro- introdotte dal D.lgs. n. 106/09, il Tavolo Tecnico di Studio - istituito con decreto dei Direttori Generali del Mercato del Lavoro e per l’Attività Ispettiva Prot. n. 25/Segr/241 del 12 gennaio 2009 e composto da rappresentanti della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, dell’Ufficio della Consigliera nazionale di parità e della Rete Nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità - ha ritenuto opportuno approfondire la tematica dei rischi connessi alle differenze di genere e fornire alcune indicazioni agli operatori del mercato del lavoro, senza peraltro ritenerle complete, sicuramente con l’intento di aprire un confronto e fornire un contributo alla Commissione preposta che ne valuti l’opportunità di recepirne i contenuti. In tale contributo si è preso in considerazione i fattori di rischio ai fini della valutazione del rischio in rapporto al genere espressamente disciplinati dal D.lgs. n. 81/08 ed in particolare: Agenti fisici (vibrazioni meccaniche, rumore, microclima etc) -Movimentazione manuale dei carichi -Agenti biologici -Agenti chimici -Movimenti e posizioni di lavoro, fatica mentale ed altri disagi fisici.

3) Conclusioni

In buona sostanza siamo consapevoli che la tematica relativa alla prevenzione, salute e sicurezza della lavoratrice contempla una attenzione particolare: ciascun aspetto di valutazione in relazione all’agente di rischio che si prende in esame, a norma del disposto dell’art 28, deve essere condotto non solo riguardo alle lavoratrici in gravidanza, puerperio e allattamento, ma le disposizioni si devono intendere di valenza generale a tutela della sicurezza, salute ed igiene del lavoro di tutte le lavoratrici, in base al principio della “specificità femminile”, soprattutto per gli aspetti collegati alla fertilità. La valutazione del rischio differenziata per genere in rapporto alla salute del soggetto lavoratore donna deve tener conto di due aspetti: la salute riproduttiva e la salute in senso generale. Allo scopo di eliminare, o quantomeno attenuare, i descritti fattori di rischio, appare opportuno porre in essere specifiche azioni di prevenzione e promozione, ed in particolare: istituire organismi o figure di garanzia che collaborino; sensibilizzare i dirigenti sulle problematiche connesse con la parità ed con le pari opportunità; prevedere azioni di formazione a favore di lavoratori/lavoratrici; analizzare i diversi effetti delle modifiche organizzative su uomini e donne;porre in essere iniziative volte alla conciliazione degli impegni di lavoro con quelli familiari; arricchire il sistema premiante e i riconoscimenti secondo criteri meritocratici.

Si è ipotizzato uno schema di matrice per la valutazione dei rischi - costituente una delle possibili metodologie di valutazione quantitativa del rischio – da impiegare nell’ipotesi in cui il datore di lavoro debba rilevare le probabilità e i danni connessi con gli eventi oggetto della valutazione. Infine, si ricorda che per eventuali ed ulteriori chiarimenti e approfondimenti in relazione al rischio di genere ed alla sua prevenzione è possibile rivolgersi alla Consigliera di Parità territorialmente competente nell’ambito delle sue attribuzioni, come previsto dal D.lgs. n. 198/2006.

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