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IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO ICI 2011

Il versamento dell’acconto ICI 2011

Il versamento dell’acconto Ici per l’anno 2011, relativamente agli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, che sono esenti, va effettuato entro la scadenza del prossimo 16 giugno.

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L’Ici cioè l’imposta comunale sugli immobili è stata istituita con il D.. Lgs. n. 504/1992 . Essa riguarda tutti i proprietari o titolari/contitolari di diritti reali di godimento, compresi i locatari di immobili in locazione finanziaria, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato,. Non sono tenuti al pagamento i titolari di nuda proprietà.
I comproprietari, o titolari di diritti reali di godimento sullo stesso immobile pagano in proporzione alla quota di possesso , ad esempio due coniugi comproprietari di un’immobile pagano il 50 % dell’imposta ciascuno.

Con il D.L. 93/2008, sono state esentate dall’imposta le abitazioni principali,(generalmente coincidenti con la residenza del contribuente), e le relative pertinenze e abitazioni assimilate, individuate specificatamente da ogni Comune. Da tale esenzione sono però escluse , anche se sede di residenza anagrafica, le abitazioni di pregio, censite nelle categorie catastali:
• A/1 abitazione signorile;
• A/8 ville;
• A9 castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico.

1) LE MODALITA’ DI CALCOLO E DI VERSAMENTO

L’Ici si determina moltiplicando la base imponibile costituita dal valore degli immobili e dei terreni per l’aliquota stabilita dal Comune dove questi si trovano.
La misura dell’aliquota è generalmente compresa tra il 4 e il 7 per mille, ma ogni Comune può fissare aliquote diverse.
L’acconto in scadenza il 16 giugno è pari al 50% dell’imposta annua complessiva, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite per il 2010.
Il saldo, da versare entro il 16 dicembre, sarà invece determinato sulla base delle aliquote e detrazioni previste per il 2011, con eventuale conguaglio.
Il contribuente può anche versare l’intera imposta entro il 16 giugno 2011, in un’unica soluzione, sempre che siano rese note entro questo termine le aliquote in vigore per il periodo d’imposta 2011.
L’imposta è commisurata al numero di mesi di possesso nel corso dell’anno; si conteggia il mese in cui la titolarità è iniziata o cessata se la frazione è superiore a 14 giorni, mentre non si conta se è inferiore o uguale a 14 giorni. L’importo va sempre arrotondato all’unità di euro.

Per quanto riguarda il versamento i titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare il pagamento mediante F24 telematico, i soggetti non titolari di Partita Iva invece possono effettuare il versamento con diverse modalità:
modello F24 cartaceo o telematico;
bollettino di c/c postale;
versamento diretto in tesoreria.

I codici tributo da utilizzare, per il versamento con modello F24, sono:
• 3901 per abitazione principale;
• 3902 per i terreni agricoli;
• 3903 per le aree fabbricabili;
• 3904 per gli altri fabbricati.
Questa modalità di versamento ha due vantaggi: da una parte consente la compensazione del debito Ici con altri crediti fiscali del contribuente, dall’altra permette di effettuare il pagamento verso Comuni diversi , per esempio in caso di contribuenti titolari di quote di più fabbricati .

2) IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER MANCATO PAGAMENTO

In caso si ritardi o si ometta il pagamento dell’Ici, è possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso. In particolare:
entro 30 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione sarà pari a 1/10 della sanzione ordinaria del 30%, quindi è uguale al 3%;
Se il pagamento avviene successivamente ai 30 giorni dalla scadenza originaria, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione Ici relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è pari a 1/8 della sanzione ordinaria del 30%, quindi è uguale al 3,75%.
Gli interessi da applicare sono pari all’1,5% dall’1 gennaio 2011 ed i codici tributo da utilizzare sono:
• 3906 per l’importo degli interessi;
• 3907 per la sanzione.
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Commenti

giuseppe di costanzo - 12/06/2011

non si fa riferimento al calcolo del terreno agricolo. il terreno agricolo se è posseduto e lasciato allo stato in cui è , senza esercitare nessuna attività come previsto dall'art. 2135 del c.c., perchè il proprietario non è "imprenditore agricolo", come si calcola l'ICI? O meglio è dovuta in questo caso l'ICI?

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